Istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 presentata oltre i 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione

La mancata demolizione delle opere abusivamente realizzate, entro i termini indicati nell’ordinanza, comporta la loro acquisizione al patrimonio comunale.

Il C.G.A.R.S. nella sentenza n. 1075, emessa il 24.12.2021 si sofferma sulla questione problematica concernente l’individuazione del limite temporale entro cui presentare una istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001.

L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 dispone che: “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

La giurisprudenza amministrativa ha dato risposte non sempre univoche in merito alla individuazione del termine ultimo entro cui presentare una istanza di sanatoria ex art. 36.

In tal senso, si ravvisano due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Il primo individua il termine ultimo, per presentare una istanza ex art. 36, nel termine dei novanta giorni previsti dall’art. 31 comma 3 del testo unico edilizia; il secondo, invece, ritiene che tale termine scada solo con l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il primo orientamento si basa sul presupposto che la mancata ottemperanza all’ordinanza comporta, ipso iure, il trasferimento del bene immobile nella proprietà del Comune e, per tale ragione, l’ex proprietario non sarebbe nelle condizioni, giuridiche e materiali, di presentare una istanza di sanatoria, non essendo più il proprietario.

La sentenza in commento (C.G.A. 1075/2021) ritiene tale orientamento frutto di “una interpretazione così rigorosa (… che) non può essere condivisa perché avrebbe come conseguenza di rendere irrilevante la parte del richiamato art. 36 del testo unico ove si afferma che “comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative” l’istanza può essere presentata.

In altre parole, il C.G.A., aderisce al secondo orientamento, individuando il termine ultimo “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.

Del resto, il mero trascorrere dei 90 giorni non conclude il procedimento amministrativo volto a tutelare l’integrità del territorio violata dalla costruzione abusiva.

La pubblica amministrazione deve pertanto accertare l’ottemperanza, che deve essere ritualmente notificata all’interessato.

Constatata (e notificata) l’ottemperanza può procedere alla demolizione e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

L’articolo 31 del TUE non prevede termini per l’adozione dei citati provvedimenti, ma non è certamente compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari un procedimento amministrativo che duri per un periodo di tempo indefinito lasciando nell’incertezza, se non nell’inconsapevolezza, il destinatario della primigenia ordinanza di demolizione.

Dunque, secondo il C.G.A. “in questo interstizio tra il decorso dei 90 giorni e l’adozione degli ulteriori provvedimenti si radica la previsione di chiusura dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia dovendosi ritenere questa la sola interpretazione che possa rendere conciliabili le due disposizioni.”

In altre parole, in ossequio a tale principio, è possibile presentare una istanza di sanatoria ex art. 36 anche oltre il termine indicato nell’ordinanza ma prima che vengano adottati ulteriori provvedimenti quali, ad esempio, l’accertamento di inottemperanza. Tuttavia, il verbale di inottemperanza, come già suggerisce la locuzione, non è di certo un provvedimento ma un mero verbale redatto dai vigili urbani.

Dunque, il termine ultimo, a questo punto, “scade” con l’emissione del provvedimento che dispone l’acquisizione e la trascrizione nei registri immobiliari che richiama e ingloba il verbale dei vigili urbani.

Non vi è dubbio che la celere definizione del procedimento di reintegra del territorio violato impedisce la proposizione dell’istanza di sanatoria, il suo dilatarsi nel tempo, invece, consente al cittadino di proporre la verifica della doppia legittimità delle opere abusive.

Ed ancora, “Il privato che presenta l’istanza dopo i 90 giorni e prima dell’irrogazione delle sanzioni non lucra alcun vantaggio dalla colpevole inerzia della p.a. poiché comunque deve ricorrere per vedersi accolta l’istanza il requisito della doppia conformità e l’originaria incompatibilità con le norme dell’epoca di realizzazione dell’opera senza titolo non muta con il decorso del tempo.” (C.G.A. 1075/2021)

In conclusione, in ossequio ai principi innanzi richiamati, il privato potrà presentare una istanza di sanatoria c.d. ordinaria ex art. 36 del TUE fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, ossia fino a quando la P.A. non adottati un provvedimento espresso di acquisizione che disponga la trascrizione nei pubblici registri. Dunque, fino a tale momento, che può intervenire anche a distanza di anni dalla data di notifica dell’ordinanza, il privato potrà presentare l’istanza di cui si discute.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".