La falsa rappresentazione della realtà nei documenti consente l’annullamento in autotutela del titolo edilizio nei confronti degli aventi causa ?

Pantelleria - foto di Emilia Machì

Il problema che si è posto il Tar Catania (con la sentenza n. 2380/2022) è se l’annullamento in autotutela del titolo edilizio a causa della falsa rappresentazione della realtà nei documenti può essere effettuato nei confronti dei nuovi proprietari dell’edificio, che non sono stati responsabili della alterazione.

Come è noto, l’onere motivazionale richiesto all’amministrazione in sede di adozione dell’atto di ritiro risulta allegerito nelle ipotesi in cui la non veritiera prospettazione dei fatti rilevanti da parte del soggetto interessato abbia sortito un rilievo determinante per l’adozione dell’atto illegittimo. Quando però è decorso un rilavante periodo di tempo dall’adozione dell’atto viziato e gli attuali proprietari non sono responsabili né dell’abuso, né della non veritiera prospettazione delle circostanze che indussero l’amministrazione all’adozione del titolo edilizio, il Comune deve ancorare il provvedimento di annullamento su di un congruo supporto motivazionale.

Vero è che in linea di principio la falsa rappresentazione impedisce la formazione del legittimo affidamento, di modo che l’interesse al mantenimento in vita del titolo edilizio risulta recessivo di fronte all’interesse pubblico al ripristino della legalità violata; e ciò anche nell’ipotesi in cui la inesatta rappresentazione proviene dal dante causa, dovendo l’acquirente, per spezzare tale vincolo, versare in buona fede e operare tutti i controlli possibili in ordine alla legittimità di quanto pervenutogli.

Ragionando diversamente sarebbe fin troppo semplice eludere le disposizioni di legge cedendo l’immobile il cui titolo è stato ottenuto mediante l’allegazione di documentazione non fedele alla realtà.

Tuttavia, quando non vi è alcuna prova circa la consapevolezza da parte degli attuali proprietari in ordine alle rappresentazioni alterate, si deve presumere la loro buona fede e la conseguente “intrasmissibilità” degli effetti della falsa rappresentazione.

Dal che deriva che l’annullamento sarà astrattamente possibile ma solo se giustificato dalla necessità di tutelare un interesse pubblico che il Comune deve andare a specificare in sede di annullamento dell’atto ampliativo.

Ove invece l’autore della falsificazione è ancora proprietario nel momento in cui il Comune adotta il provvedimento, l’assenza dell’affidamento a suo favore comporta la non necessità che un interesse pubblico giustifichi il ritiro dell’atto.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.