La piscina e il rispetto della distanza dalla sede stradale

Faro di Capo Zafferano - Foto di Emilia Machì

Il C.g.a. (sentenza n. 749 del 2023) ha affrontato il tema della necessità (o meno) che anche la piscina debba rispettare le distanze minime previste dalle strade.

Nel caso esaminato dai Giudici, il ricorrente aveva messo in evidenza che la piscina e l’annesso locale tecnico sarebbero volumi interrati e tecnici, che non si innalzavano oltre il livello del terreno esistente e del preesistente muro di delimitazione stradale, sicché tali opere sarebbero irrilevanti ai fini del rispetto delle distanze, ivi comprese le distanze dal ciglio stradale.

Dirimente era dunque il mancato rispetto delle distanze dalla strada.

Il Collegio ha dato atto della esistenza di indirizzi giurisprudenziali non del tutto univoci al riguardo, tra un orientamento più rigoroso che tende attribuire rilievo ad un qualsivoglia manufatto ed un orientamento meno rigoroso formatosi più che altro con riguardo alle distanze previste dal codice civile, che attribuisce rilievo al fatto che gli interventi completamente interrati non rientrerebbero nella nozione di costruzione (salva pur sempre la necessità di verificare quale debba considerarsi come quota zero, se quella del piano stradale, o quella sopraelevata, determinata da un muro di contenimento, ma solo ove quest’ultimo non determini un dislivello artificiale e risponda a ragioni di contenimento del declivio naturale).

Il C.g.a. ha ritenuto di aderire al primo orientamento menzionato, anche alla luce dell’art. 3, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 380 del 2001, che tra gli “interventi di nuova costruzione”, menziona altresì “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati”. Ciò induce infatti a ritenere dal punto di vista sistematico che il carattere “interrato” non possa o non possa più costituire in linea di principio un argomento di per sé solo idoneo ad escludere la ricorrenza di una “costruzione”. Se ciò è vero dal punto di vista urbanistico, a maggior ragione, e in disparte la disciplina delle distanze previste dal codice civile, dovrà valere per i vincoli pubblicistici posti a tutela della sicurezza stradale. Di recente, proprio con riguardo ad una piscina e relativi locali tecnici interrati, si è riaffermato il seguente principio: “in linea di diritto, il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale” (CdS VI 6 aprile 2022 n. 2565). E nella giurisprudenza civile “ulteriormente precisando che le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (v. Cass., 3/2/2005 n. 2164. Conformemente v. Cass., 3/11/2010, n. 22422). Orbene, nell’affermare che qualsiasi costruzione (anche quelle che non superino il livello della sede stradale … ) deve considerarsi violatrice del vincolo, ogni qual volta risulti posta nella c.d. fascia di rispetto, a nulla rileva che possa essere in concreto accertata la mancanza di pericoli (ad es., per la stabilità della sede stradale) comunque connessi alla circolazione” (Cass. civ. III 21 febbraio 2013 n.4346).

In definitiva, anche la piscina deve rispettare le distanze minime.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.