La presenza di un fabbricato abusivo impedisce la riclassificazione di una “zona bianca” ?

Come è noto, la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio conseguente al decorso del termine quinquennale di legge fa sorgere l’obbligo dell’Ente di provvedere in merito alla nuova destinazione da dare all’area, fermo restando che, nelle more, trova applicazione la disciplina delle cd. ”zone bianche”.

Ugualmente consolidato è l’orientamento giurisprudenziale in ordine al fatto che le scelte pianificatorie comunali, anche in sede di riclassificazione, sono connotate da una discrezionalità assai ampia, venendo in questione essenzialmente apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non emergano arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezze manifeste, ovvero travisamenti dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.

L’esercizio del potere di pianificazione urbanistica è insomma obbligatorio nell’ “an” e ampiamente discrezionale nel “quomodo”, e il privato può comunque azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento agli articoli 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla p.a. al fine di rendere effettivo l’obbligo di provvedere in modo esplicito e motivato in capo all’amministrazione stessa.

Ciò posto, era accaduto che il Dipartimento Regionale Urbanistica aveva denegato l’approvazione alla variante deliberata dal Comune per la presenza nell’area di un fabbricato sottoposto ad ordinanza di demolizione; in tal senso aveva argomentato che non poteva essere assentita la variante prima che venisse definita la sorte del manufatto medesimo all’esito della procedura repressiva.

Il C.g.a. (ribaltando la sentenza di primo grado del Tar Palermo) ha deciso che tale condizione è illegittima (sentenza n. 176 del 2021 pubblicata il 3 marzo 2021).

Si è in presenza, come detto, di un puntuale dovere di ripianificazione delle aree bianche, correlato all’adempimento di obblighi di esercizio tempestivo dell’azione amministrativa legati al valore costituzionale del buon andamento della p. a. ex art. 97 Cost. e al principio di efficacia dell’azione dei pubblici poteri.

Alla luce di tale principio il fatto che il Dipartimento Urbanistica abbia condizionato l’approvazione della variante alla necessità di definire previamente lo “status” del fabbricato abusivo, viene ritenuto scollegato o comunque non correlato rispetto all’esigenza di imprimere doverosamente una disciplina urbanistica all’area sulla quale tale fabbricato si trova. Non potendo la materiale presenza di tale fabbricato, nelle more della demolizione dello stesso essere considerata elemento ostativo in relazione alla esigenza di riclassificare l’area.

Secondo i Giudici appare poi del tutto evidente che, qualora si seguisse l’argomentazione regionale posta a base del diniego di approvazione (e cioè “fino a quando non saranno definite le procedure di legge relative all’abuso di cui si tratta”), potrebbero essere avallati risultati in contrasto col principio di buon andamento “sub specie” di tempestività dell’azione della p.a. venendo costretto, il privato, al termine di un “iter” giudiziario già di suo logorante, a esperire i rimedi di cui agli articoli 31 e 117 del c.p.a. .

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.