La Rassegna Settimanale della giurisprudenza amministrativa del 04.02.2022. Gli ultimi aggiornamenti in materia di urbanistica ed edilizia

1. La decadenza del vincolo espropriativo per decorso del quinquennio di efficacia – Cons. di Stato, sent. n. 4 del 03.01.2022;

2. La destinazione di zone per l’istruzione dell’obbligo: vincolo espropriativo o conformativo? – Cons. di Stato sent. n. 5610 del 29.07.2021;

3. Le tettoie come strutture accessorie o di riparo sono sottratte al regime del permesso di costruire – Tar Calabria, sent. n. 1 del 03.01.2022;

4. L’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte dell’edificio conforme – Cons. di Stato sent. n. 1 del 03.01.2022

1.La decadenza del vincolo espropriativo per decorso del quinquennio di efficaciaCons. di Stato, sent. n. 4 del 03.01.2022

“La decadenza del vincolo espropriativo per decorso del quinquennio di efficacia non equivale ad annullamento della previsione di piano in vigore e dunque le aree divengono prive di disciplina urbanistica, salvo quanto previsto dall’art. 4, ultimo comma, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, c.d. zone bianche), fino all’adozione da parte del Comune, di nuove, specifiche prescrizioni. Inoltre, una volta trascorso il termine di decadenza di cinque anni di cui all’art. 9, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cui è sottoposto il vincolo preordinato all’esproprio, la conseguente decadenza del vincolo espropriativo non esclude che l’amministrazione, mediante il procedimento volto alla variante agli strumenti urbanistici, possa reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione. Laddove la reiterazione del vincolo non dovesse intervenire l’area non acquisisce una vocazione edificatoria “di fatto”, ma in dette aree è esclusivamente prevista la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia in relazione a volumetrie che, tuttavia, siano già legittimamente esistenti”.

2. La destinazione di zone per l’istruzione dell’obbligo: vincolo espropriativo o conformativo?Cons. di Stato sent. n. 5610 del 29.07.2021

“La destinazione a zone per l’istruzione dell’obbligo non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, ma solo conformativo, conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale”.

3. Le tettoie come strutture accessorie o di riparo sono sottratte al regime del permesso di costruireTar Calabria, sent. n. 1 del 03.01.2022

“Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del caricourbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una “nuova costruzione” assoggettata al regime del permesso di costruire”.

4. L’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte dell’edificio conformeCons. di Stato sent. n. 1 del 03.01.2022

“L’art.34 del D.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all’amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme”.

Rosa Guida

Di Rosa Guida

Nasce a Palermo nel 1993. Dopo la maturità Classica si laurea in giurisprudenza nel 2018 presso l'Università degli studi di Palermo, presentando una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo "il principio dell'equilibrio di bilancio e i diritti sociali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale". Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritta all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e collabora con gli avv.ti V. Fiasconaro e A. Cannizzo.