La Rassegna Settimanale della giurisprudenza amministrativa del 12.01.2022. Gli ultimi aggiornamenti in materia di urbanistica ed edilizia.

Argomenti: 1. Permesso di costruire e silenzio assenso. 2. Quand’è che si configura un pergolato? 3. La mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione al proprietario del bene abusivo. 4. L’annullamento del provvedimento amministrativo in autotutela oltre il termine di diciotto mesi.

  1. Permesso di costruire e silenzio assenso. Tar Campania, sent. n. 5563 del 19.08.2021
    In ambito amministrativo la formazione del silenzio assenso postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis l’accoglimento della stessa ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, in considerazione del fatto che il silenzio assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme in materia per il rilascio del titolo edilizio, in quanto l’eventuale inerzia dell’amministrazione pubblica nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso.”
  1. Quand’è che si configura un pergolato? Consiglio di stato, sent. n. 8 del 3.01.2022
    Si può configurare un pergolato quanto si è al cospetto di “un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che
    servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile
    esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante
    rampicanti e viti” (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4001)
    .”

3. La mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione al proprietario del bene abusivo. Cga – Adunanza delle Sezioni Unite n. 452 del 14.12.2021.
La mancata notificazione ai proprietari, se pure non inficia di per sé la legittimità dell’ordinanza di demolizione, tuttavia incide sulla conoscenza della stessa, con la conseguenza che questa non può comportare per il proprietario pretermesso conseguenze irreversibili, che la normativa edilizia riconnette a volontaria inottemperanza che va, altresì, considerato che l’apprensione di beni è consentita solo in base alla legge, che configura l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive come reazione ad un comportamento, proprio e volontario, di inottemperanza all’ordine di demolizione, configurabile unicamente ove tale ordine sia stato notificato al
soggetto nei cui confronti opera l’acquisizione e sia inutilmente decorso il termine assegnato (cfr. tra le più recenti sez. riunite 4 luglio 2017,n.483/2016 e 14 marzo 2017, n. 388/2016). L’acquisizione, dunque, non può avere a destinatario un soggetto diverso da chi, avendo ricevuto l’ordine di demolizione, non vi abbia ottemperato (Cons.St., sez. VI, 5.12.2016, n. 5107)
”.

4. L’annullamento del provvedimento amministrativo in autotutela oltre il termine di diciotto mesi. Consiglio di Stato, sent. n. 2971 del 12.04.2021.
La falsa rappresentazione dei fatti da parte di un soggetto privato, che comporta l’inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, è configurabile laddove l’erroneità dei presupposti del provvedimento non sia imputabile, neppure a titolo di colpa concorrente, all’amministrazione, ma esclusivamente al comportamento doloso del privato cittadino. [….] “La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di
colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non
veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l’amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l’ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il
quale è impedita la rimozione dell’atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario
”.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".