La rassegna settimanale della giurisprudenza amministrativa del 15.05.2021

Difformità parziale e difformità totale

Consiglio di Stato, sentenza n. 1743 del 2021

Il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.

Doppia conformità

Tar Napoli, sentenza n. 696 del 2021

Con l’istituto del cd. accertamento di conformità, nella disciplina sia dell’art. 13 della L. n. 47/1985 sia dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha inteso consentire la sanatoria dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo od eseguite senza alcun titolo, risultino rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, e non solo di quella vigente al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche di quella vigente all’epoca della loro realizzazione” (T.A.R. Campania, Napoli sez. II, 20/11/2020, n. 5413). Peraltro, “l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non prevede sanatorie parziali o condizionate di edificazioni strutturalmente unitarie.

Mancata demolizione delle opere abusive entro i termini – acquisizione al patrimonio comunale

Corte di Cassazione, sentenza n. 11133 del 2021

Va, poi, ricordato che l’effetto traslativo dell’opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 4, (ed in precedenza dall’omologa disposizione di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7), consegue ope legis in caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l’ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell’immobile nella disponibilità dell’ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione – il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell’abuso edilizio – e non invece ad incrementare il patrimonio dell’ente locale con opere che contrastano con l’assetto urbanistico del territorio.

Il soggetto condannato resta, quindi, il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, al predetto ordine di demolizione a propria cure e spese.

L’ordine di demolizione opera, pertanto, anche in caso di intervenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell’ente locale che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive – ipotesi nella specie non verificatasi -, è sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stesso l’autorizzazione a procedere alla demolizione a propria cura e spese.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".