La rassegna settimanale della giurisprudenza amministrativa del 21.05.2021

Ordinanza di demolizione emessa a distanza di molti anni dalla data di accertamento dell’abuso.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3412 del 28.04.2021.

Il mero decorso del tempo non osta alla demolizione di opere abusive, da eseguirsi tempestivamente al fine di ripristinare l’ordine giuridico violato.

La mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è, infatti, idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può radicare un affidamento di carattere legittimo nel proprietario dell’abuso, che non risulta destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata.

D’altra parte, l’amministrazione anche a distanza di tempo ha l’obbligo di emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive e non è quindi prospettabile un legittimo affidamento nel proprietario che non si può dolere dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446).

Peraltro, l’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio dopo lungo tempo dall’abuso non richiede una motivazione rafforzata, potendosi basare anche soltanto sulla necessità di ripristinare la legalità violata dalla commissione dell’abuso edilizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 novembre 2020, n. 6998).

Ne deriva che l’Amministrazione non era tenuta ad accertare la data di realizzazione delle opere abusive, essendo sufficiente rilevare l’esistenza di una nuova costruzione in assenza del previo rilascio del prescritto permesso di costruire; né era necessario che l’Amministrazione intervenisse durante l’esecuzione dei lavori, ben potendo la sanzione demolitoria essere applicata in presenza di opere già compiutamente realizzate.

Piscina in zona E2

Consiglio di Stato, sentenza n. 3338 del 26.04.2021

Da quanto sopra discende, altresì, la legittimità dell’accertamento della doppia conformità, attesa, per un verso, l’inconferenza del parametro delle distanze dal fondo limitrofo e dalla strada vicinale (che appare, per giunta, da tempo caduta in disuso), di cui agli artt. 20 e 22 delle N.T.A. del P.R.G., e stante, per altro verso, la correttezza della qualificazione della piscina, di modeste dimensioni, unitamente ai relativi vani tecnici accessori, come strettamente pertinenziale all’edificio residenziale rurale e funzionale ad un migliore sfruttamento del compendio immobiliare e, quindi, compatibile con la zonizzazione E2 (sulla compatibilità con la zona agricola di una piscina di ridotte dimensioni, inidonea ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio e non esorbitante rispetto alle esigenze di un concreto uso normale del soggetto che risiede nell’edificio abitativo rurale, rispettivamente sulla sua qualificabilità sub specie di pertinenza di un’abitazione agricola, v. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1041; id., 16 aprile 2014, n. 1951).

Ordinanza di demolizione in pendenza del condono

Consiglio di Stato, sentenza n. 3659 del 10.05.2021

Infatti, per consolidata giurisprudenza, il provvedimento repressivo emanato, come nella specie, in pendenza del procedimento per la definizione di una domanda di condono edilizio è illegittimo (Cons. Stato sez. VI, 15/01/2021, n. 488), con la conseguente necessità che il soggetto leso faccia valere, tempestivamente e nelle forme di rito, il correlativo vizio, mentre ciò non è avvenuto essendosi proposta la censura con semplice memoria non notificata come innanzi esposto.

Difformità parziale e difformità totale

Consiglio di Stato, sentenza n. 3666 del 10.05.2021

il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".