La sopravvenuta morte del disabile rende illegittima la Scia per l’abbattimento delle barriere architettoniche?

Foto di Emilia Machì

La sopravvenuta morte del disabile rende illegittima la Scia per l’abbattimento delle barriere architettoniche?

Secondo il Tar Catania, no

Un Comune siciliano dispone la sospensione della SCIA avente ad oggetto il progetto per l’installazione di una piattaforma elevatrice per l’abbattimento di barriere architettoniche a servizio di una unità immobiliare destinata a civile abitazione ubicata al primo piano del fabbricato.

I fatti erano questi.

a) in data 4 novembre 2019 la società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di concessione per occupazione di area pubblica al fine di installare una piattaforma elevatrice per abbattimento delle barriere architettoniche;

b) con provvedimento del 16 giugno 2021 l’Amministrazione ha rilasciato la concessione di suolo pubblico per l’installazione di una piattaforma elevatrice per persone diversamente abili;

c) la ricorrente ha, quindi, inviato segnalazione certificata di inizio attività in relazione all’istallazione dell’impianto in data 14 settembre 2021

d) il Comune, con nota del 21 settembre 2021 ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della concessione di suolo pubblico, ritenendo mutata la situazione originaria in quanto la ricorrente aveva rappresentato che l’unità immobiliare servita dall’impianto era in uso gratuito ad un soggetto affetto da grave invalidità motoria, nel frattempo deceduto;

e) l’Amministrazione ha contestualmente disposto la sospensione immediata dell’efficacia della segnalazione certificata in data 14 settembre 2021.

Proposto ricorso, il Tar Catania lo ha accolto con sentenza n. 520 del 18 02 2022.

Il punto di partenza del ragionamento dei giudici è il fatto che la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 77 e ss. del d.p.r. n. 380/2001, nei quali è confluita la legge n. 13/1989) costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici.

Di conseguenza, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale. È pertanto illegittimo il provvedimento che subordini l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio.

Dunque, è stata dichiarata illegittima l’impugnata revoca in quanto adottata sull’errato presupposto che il decesso del soggetto disabile residente nell’immobile avrebbe fatto venir meno lo scopo della richiesta realizzazione della piattaforma elevatrice e, quindi, della rilasciata concessione di suolo pubblico; dovendo piuttosto a quest’ultima attribuirsi la (perdurante) funzione di rimuovere le barriere architettoniche presenti nell’edificio, garantendone in generale l’accessibilità.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.