La Soprintendenza deve accertare lo stato legittimo dell’immobile per esprimere il parere paesaggistico ? Secondo il Tar Palermo, no.

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

La Soprintendenza deve accertare lo stato legittimo dell’immobile per esprimere il parere paesaggistico ? Secondo il Tar Palermo, no.

Importante decisione del Tar Palermo (n. 1952 del 2023) che pone un argine al comportamento della Soprintendenza allorquando pretende di accertare la regolarità edilizia dell’immobile quale condizione per valutare la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

I Giudici hanno fissato il principio per cui, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di esercizio del potere di vigilanza – implicante anche l’adozione dell’ordine di ripristino – da parte dell’autorità di tutela, si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali e delle sue eventuali modificazioni e trasformazioni, non potendo verificarsi, in tale sede, anche il cd. “stato legittimo” dell’immobile e la regolarità edilizio-urbanistica. E’ stata in tal senso richiamata una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 24 marzo 2023, n. 3006) che ha fornito ampia motivazione del principio esposto.

Per una migliore comprensione del contesto, i dati normativi che vengono in rilievo sono i seguenti:

a) art. 9 bis, commi 1 e 1bis, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per cui:

<<1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali…>>;

b) art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, ai primi 4 commi, stabilisce che:

<<1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

  1. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
  2. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
  3. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio…>>;

c) art. 146 comma 6 del d.lgs. n. 42 del 2004 per cui <<6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia>>;

d) art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 31 del 2017 che prevede che <<1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata — anche in modalità telematica — secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste>>.

Così delineato il quadro normativo, è stata affermata l’illegittimità del diniego poiché in esso l’amministrazione, pur dovendo decidere su di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata ex art. 3 del d.P.R. n. 31 del 2017, non ha fatto alcun cenno a profili ambientali o paesaggistici ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta, né alla specifica normativa di cui al citato regolamento del 2017 o al d.lgs. n. 42 del 2004, limitandosi ad evidenziare criticità prettamente “edilizie” dello stato dei luoghi.

L’illegittimità di tale comportamento è stata asserita in base al tenore testuale dell’art. 9 bis, commi 1 e 1bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 che prevede chiaramente che l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile sul quale debbano essere autorizzati ulteriori lavori valga per il rilascio di tutti i titoli di cui al medesimo t.u. edilizia – compresi quelli relativi alla normativa tecnica di cui alla parte II del medesimo t.u. (fra cui quelli concernenti la disciplina antisismica, sul conglomerato cementizio, sulle barriere architettoniche) – tra i quali non rientra l’autorizzazione paesaggistica.

Il Consiglio di Stato a tal proposito ha messo in evidenza che i criteri di determinazione dello stato legittimo dell’immobile rappresentano un principio fondamentale della materia, “che richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale” e non ammette modifiche o integrazioni né da parte di previsioni regionali difformi, né, deve concludersi, da parte di disposizioni relative ad ambiti ed interessi diversi a quello urbanistico-edilizio, sia pure eventualmente connessi ad esso come quello paesaggistico.

In definitiva in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. “stato legittimo” dell’immobile.

L’autorità procedente (titolare della cura degli interessi paesaggistici), deve così valutare specificamente in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’incidenza dell’intervento progettato dal richiedente sul paesaggio in senso lato, e non gli aspetti attinenti alla regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, stante l’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto .
Alla luce di quanto chiarito dai giudici, appare illegittima la pretesa della Soprintendenza di accertare in via prioritaria la regolarità urbanistica dell’edificio, quale condizione essenziale per potere esprimere la propria valutazione sulla istanza di autorizzazione.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.