La volumetria aggiuntiva premiale: si applica in Sicilia?

1.

La normativa

L’art.5 comma 9 lett.a) e ss. della Legge n.106/2011 (che ha convertito il c.d. Decreto Sviluppo) così dispone:

“Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto. “

A fronte di quanto sopra, la Regione Sicilia con legge del 28.01.14 n.5, pubblicata il 31.01.14, all’art.47 comma 18 ha disposto che “Le previsioni di cui all’art.5 del decreto legge 13 maggio 2011 n.70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n.106 trovano applicazione, in quanto compatibili, per l’intero territorio regionale”.

Poi, con ulteriore legge regionale n.16 del 10.08.16 all’art.22 ha disposto che “ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall’articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia. “

2.

La posizione dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Il Comune di Santa Flavia aveva dunque inviato un quesito all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sottoponendo la questione della applicabilità in Sicilia della norma sulla premialità volumetrica (art. 5 comma 12 del Decreto Sviluppo) in considerazione del fatto che il legislatore regionale siciliano nulla ha disposto esplicitamente in ordine a tale premialità e ai relativi limiti numerici.

La domanda formulata all’Assessorato è stata questa:

se i limiti volumetrici massimi pari al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso disposti dal comma 12 dell’art.5 della Legge n.106/2011 sono da ritenersi applicabili nella Regione Sicilia, pur non essendo quest’ultima una Regione a statuto ordinario.

La risposta dell’Assessorato (nota prot. n. 179 dell’11 gennaio 2021) è questa:

“Codesto Comune pone un quesito inerente all’applicabilità nella Regione Siciliana dell’art. 5, comma 9, lett. a) della Legge n. 106/2011 (Decreto Sviluppo), in merito si rammenta che tale articolo è stato recepito dinamicamente dall’art. 47, comma 18, L.r. 28 gennaio 2014, n.5, che recita: “Le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106, trovano applicazione, in quanto compatibili, nell’intero territorio regionale”.

Pertanto, lo stesso, nella sua interezza, troverà applicazione nella Regione Siciliana”.

In definitiva, secondo l’Assessorato, in Sicilia ha pieno vigore la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.

Le condizioni di applicabilità sono le seguenti:

a) razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, oppure

b) promozione e agevolazione della riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare.

Ciò, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, è realizzabile anche con interventi di demolizione e ricostruzione ai quali applicare la premialità.

3.

La posizione della Giurisprudenza Amministrativa Siciliana

Ci sono pochissimi precedenti su questa materia.

Il Tar Catania per esempio (sentenza n. 1353 del 2020) ritiene che le prescrizioni dell’art. 5 non si applichino alle zone E, le quali soggiacciono a un regime particolarmente restrittivo in termini di edificazione di fabbricati, sia sotto il punto di vista della tipologia e asservimento ai fondi dei medesimi che, soprattutto, dal punto di vista del coefficiente di edificabilità particolarmente restrittivo. In tal senso le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 9 della L. 106 del 2011 non prevedono alcuna deroga rispetto al coefficiente di edificabilità estremamente restrittivo stabilito dalla Legge nella misura di 0,03mc/mq.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n. 45 del 2021) ha messo in evidenza che la previsione dettata con riferimento specifico alla cessione di volumetria si riferisce a tessuti urbanistici edilizi già esistenti.

Il Tar Palermo (sentenza n. 690 del 2020) ha ribadito quali sono le condizioni in presenza della quali si ritiene legittima la cessione di cubatura:

a) ubicazione degli immobili nella stessa zona omogenea

b) contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici

c) identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l’intera zona, poste al servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura

d) non alterazione del carico urbanistico della zona

f) immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.