L’accertamento di conformità: il C.g.a. fa il punto con tre pronunce del 2021

Con una serie di tre pareri depositati nel 2021 (n. 65, n. 97 e n. 115) il C.g.a. fa il punto su diversi aspetti controversi della istanza di accertamento di conformità ex art 36 del testo unico Edilizia.

Le questioni affrontate sono le seguenti:

a) metodo di impugnazione del diniego per silenzio rigetto

Il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di sanatoria di abusi edilizi presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego; detto provvedimento, in quanto tacito, è di per sé privo di motivazione e non può, dunque, essere utilmente impugnato per difetto di motivazione, ma unicamente per il suo contenuto di rigetto, attraverso la dimostrazione che l’istanza di sanatoria sarebbe stata meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate. Nel caso di impugnazione dunque occorre dimostrare l’opera per cui è stata presentata l’istanza ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sia solo formalmente abusiva e che la stessa è conforme alla disciplina urbanistica vigente tanto al tempo della relativa realizzazione quanto al momento di presentazione della domanda. In assenza di tale prova il ricorso proposto è inammissibile.

b) necessità o meno di emanazione di una nuova ordinanza di demolizione

Una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla stessa si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito. Una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l’ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione procedente.

c) necessità o meno della comunicazione di avvio del procedimento

Non risulta necessaria inoltre la comunicazione di avvio del procedimento allorquando il procedimento amministrativo sia stato attivato ad iniziativa della parte con la presentazione della relativa istanza (nella fattispecie istanza di sanatoria). Sicché, la comunicazione dell’avvio del procedimento concretizzerebbe soltanto una duplicazione di attività non suscettibile di arrecare alcuna utilità alla parte destinataria del provvedimento già informata dei fatti. Non è dunque illegittimo il comportamento del Comune che omette l’invio della comunicazione.

d) effetti della istanza sulla ordinanza di demolizione e calcolo del termine per eseguirla

Si deve poi escludere che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, dopo l’adozione dell’ordinanza recante l’ingiunzione a demolire, incida sulla legittimità od efficacia di quest’ultima; in realtà ne deriva solo la temporanea sospensione dei suoi effetti sino alla pronuncia espressa o alla formazione del relativo silenzio, con la conseguenza, quindi, che alcun effetto paralizzante può riconoscersi alla presentazione dell’anzidetta istanza di accertamento di conformità, in quanto non contemplato dalla relativa disciplina di legge. La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso. In definitiva, una volta comunicato il rigetto della istanza di conformità inizia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni finalizzato a consentire l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione.

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.