Le deroghe al divieto di edificazione nei 150 metri dalla battigia e il condono edilizio.

Mondello - Foto di Emilia Machì

La L. reg. Sicilia n. 71 del 1978, all’art. 57, intitolato “Disposizioni di tutela particolare”, dispone: “Con l’osservanza delle procedure previste dall’articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi”.

L’art. 15 della l. reg. n. 78 del 1976 prevede, poi: “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq; d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso; e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. Nell’ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765”.

Il successivo art. 16 “Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15”. La norma risulta poi incisa dall’art. 89, commi 10 e 11, della l. reg. 3 maggio 2001, n. 6, con riguardo all’organo regionale competente.

La questione che si pone è quella di verificare se in presenza di una specifica istanza di deroga ex art. 57 l. reg. Sicilia n. 71 del 1978 sia necessario o meno che l’Amministrazione si esprima motivatamente, sì da incidere sull’assetto di esercizio ‘vincolato’ del potere come descritto dall’Amministrazione appellante. La disposizione infatti, prevede espressamente che per “opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico” possano essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’art. 15 della l. reg. 12 giugno 1976, n. 78. Ed il relativo potere spetta all’Amministrazione regionale, previa richiesta da parte del Consiglio comunale.

Il C.g.a. con la sentenza n. 2/2023 ha fornito il criterio per dare applicazione a queste norme nell’ambito del procedimento di condono edilizio.

Nel caso affrontato, il gestore del servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica nell’isola di Lampedusa aveva presentato domanda di condono per opere edili strumentali e accessorie al funzionamento della centrale ma collocate entro il limite di 150 metri dalla battigia. Lo stesso aveva provveduto a presentare (prima della definizione del procedimento di sanatoria) istanza di avvio del procedimento di deroga al divieto, ma il Comune aveva rigettato ciononostante il condono.

I Giudici hanno confermato che il Comune doveva esaminare preventivamente la domanda di deroga, che va sottoposta alla previa valutazione del Consiglio comunale, chiarendo che tale valutazione, sfugge (pur nelle strettissime ‘maglie’ proprie dell’istituto derogatorio) al più rigido vincolo riguardante la zona d’interesse ed in ogni caso non appartiene all’organo che ha adottato l’atto gravato.

E’ stato dunque annullato il rigetto del condono, statuendo che in presenza di abusi realizzati nella fascia dei 150 metri dalla battigia che afferiscono ale opere indicate nell’art. 57 della L.r. 71/1978 (prima di denegare l’istanza) occore valutare la richiesta di deroga.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.