Le sanzioni pecuniarie paesaggistiche si trasmettono agli eredi ?

L’art. 167 del Testo Unico sui Beni Culturali dispone che il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile sui sono state realizzate opere prive di autorizzazione paesaggistica presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi. La Soprintendenza si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

La domanda che ci si pone è se tale sanzione si trasmette agli eredi del trasgressore.

Se l’onere di pagamento di tale somma viene qualificato come sanzione amministrativa, ne potrebbe derivare l’intrasmissibilità in capo all’attuale proprietario quale mero avente causa del presunto trasgressore, ciò in virtù degli artt. 3 e 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a mente dei quali l’applicazione di una sanzione amministrativa si estingue con la morte del trasgressore e, pertanto, non può operare nei confronti del terzo proprietario estraneo all’abuso in forza della sua carenza di legittimazione passiva.

Se invece l’onere di pagamento di tale somma viene qualificato come sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, ne deriva che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa.

Il Tar Palermo opta per la seconda tesi (sentenza n. 772/2020).

E ciò perché il mantenimento da parte dell’attuale proprietario delle opere abusive costituisce presupposto per irrogazione della sanzione in quanto responsabile dell’abuso. L’attuale proprietario non può definirsi “estraneo all’abuso” se non dimostra la propria inconsapevolezza dell’abusività dell’opera e quindi il proprio incolpevole affidamento tenuto conto altresì della pubblicità degli strumenti urbanistici e delle fonti normative in materia.

Con la diretta conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa, il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso oppure (per esempio) della pendenza di una domanda di condono.

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".