Le tettoie sono tutte uguali ? Secondo il Tar Palermo, no.

Le tettoie sono tutte uguali ? Secondo il Tar Palermo, no.

A fronte di una tettoia, è necessario verificare se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6 lett. e quinquies D.P.R. n. 380 del 2001 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b, n. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) o se, invece, essa sia una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001 assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.

Questa è la distinzione fondamentale che deve orientare l’azione degli Uffici Tecnici dei Comuni al fine di individuare il corretto regime dell’opera (sentenza Tar Palermo n. 2483 del 2021).

I presupposti di tale impostazione sono i seguenti:

a) la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127). La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 01193/2019).

b) gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una “nuova costruzione” assoggettata al regime del permesso di costruire.

Sempre secondo il Tar Palermo, il Comune (a fronte della ricezione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia, e in caso di assenza dei presupposti di applicabilità della norma) deve valutare d’ufficio se la tettoia possa essere autonomamente considerata al fine di verificare, con apposita motivazione, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 20, comma 4 della L.R. 4/2003.

Avv. Vittorio Fiasconaro

Vittorio Fiasconaro
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Categorie: Tettoie

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.