L’indennità risarcitoria paesaggistica può essere applicata a immobili abusivi costruiti prima della apposizione del vincolo ?

Secondo il Tar Palermo, no (sentenza n. 3473 del 2022).

Alla stregua dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (“Provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”) non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi laddove il fabbricato sia stati ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico. Dispone, infatti, il predetto art. 5, comma 3, che «[i]l nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio».

Secondo la stessa logica, il Tar richiama una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha perciò ritenuto prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere applicabile l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio (sentenza n. 75 del 24 marzo 2022).

La Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che, poiché richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera.

Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella dettata dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Da ciò deriva quindi che se all’epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l’area non era soggetta a vincolo paesaggistico (che è perciò sopravvenuto), la sanzione risarcitoria (in caso di accoglimento della domanda di condono) non potrà comunque essere applicata.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.