Linea di battigia: criteri di misurazione e di individuazione

Linea di battigia: criteri di misurazione e di individuazione

Il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia, previsto dall’art. 15 della l.r. 78/1976, rende insanabile qualsiasi abuso, “ad eccezione delle opere iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (art. 23, comma 11 legge reg. n. 37/1985).

Per linea di battigia deve intendersi la linea di contatto tra il mare e la terraferma e che la misurazione deve essere eseguita in orizzontale. La distanza va quindi misurata tenendo conto dell’unica linea retta che congiunge l’immobile (od anche soltanto lo spigolo dello stesso) al punto più vicino in cui la terraferma entra in contatto con il mare” (Cgars, ord., n. 944/2021).

Invero, il Consiglio di Stato ha da tempo affermato che con la locuzione “linea di battigia” si intende: “l’intera fascia costiera interessata dal movimento ordinario di flusso e riflusso delle onde, vale a dire il punto di contatto della terra con il mare” (Cons. di Stato, sent. n. 1543/2014).

Non vi è dubbio che l’individuazione e la misurazione della linea di battigia non susciti particolari perplessità nel caso in cui il litorale sia “uniforme”.

Invece, nell’ipotesi in cui il litorale risulti costituito da rocce affioranti e/o appena sommerse, l’individuazione della linea di battigia potrebbe non risultare così agevole.

In merito a quest’ultimo profilo, il Tar Palermo, nella sentenza n. 2384/2021, ha precisato che “la linea di battigia, non può essere identificata in un punto di roccia più o meno affiorante dal mare”.

E che “nessuna valenza può essere riconosciuta ad una perizia tecnica atta a dimostrare che l’edificazione abusiva sia avvenuta nel rispetto del limite dei 150 metri, a causa del non condivisibile criterio di misurazione prescelto che, al fine di individuare la “linea di battigia”, ha tenuto conto degli scogli affioranti, o appena sommersi, ritenendoli parte integrante della linea della costa elevata sul mare, e identificando, quindi, la linea della battigia con la linea media ricavata dall’unione di un sufficiente numero di punti caratteristici del litorale (in senso conforme anche C.G.A. n. 459/2011 e n. 617/2001;T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 16 febbraio 2012, n. 339, e numerosi altri precedenti, parte dei quali citati in dette pronunzie)”.

Dunque, in ossequio a quanto innanzi affermato, le rocce affioranti dal mare o appena sommerse non possono essere ricomprese nella definizione di battigia. Ne deriva che la misurazione dei 150 metri deve avvenire tenendo conto del punto di contatto tra il mare e la terraferma a prescindere, dunque, dalla morfologia del litorale interessato.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".