L’innalzamento dei mari e la demanializzazione dei beni privati

Il codice della navigazione, all’art. 28, e il codice civile, all’art. 822, contengono una elencazione dei beni che fanno parte del demanio marittimo. In particolare, l’art. 28 c.n. afferma che “Fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti (…)”. Si può certamente affermare che l’elemento comune di tali beni sia la loro idoneità a delimitare e circondare lo spazio acqueo marino.

Con il presente contributo si cercherà di comprendere quali siano le conseguenze giuridiche che discendono dall’innalzamento del livello del mare, nel caso in cui le mareggiate raggiungano ed invadano un’area privata.

In altre parole, occorre verificare se il diritto di proprietà può subire una contrazione in conseguenza di tale invasione.

Lido, Spiaggia e Arenile

Prima di entrare nel merito della questione si ritiene opportuno fornire una definizione di lido, spiaggia e arenile. Occorre precisare che i termini innanzi indicati, nel linguaggio comune, vengono spesso utilizzati come sinonimi.

Per tale motivo, in ragione delle profonde differenze rilevate, si ritiene opportuno fornire una definizione degli stessi, e precisamente:

a) il “lido” viene definito come quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo;

b) la “spiaggia”, invece, comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l’arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via

soltanto potenziale e non attuale (Cass., sez. 1, 30 luglio 2009, n. 17737, m. 610300, Cass., sez. 3, 28 maggio 2004, n. 10304, m. 573255).

La Corte di Cassazione ha affermato che il lido e la spiaggia “sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo” a differenza dell’arenile, la cui demanialità deve essere accertata.(Cass. Civ. sent. 10817/2010; Tar Roma sent. 7714/2002).

Dunque, se da una parte il lido e la spiaggia fanno necessariamente parte del demanio marittimo, la riconducibilità dell’arenile a tale categoria si presta ad una riflessione di più ampio respiro e ad una verifica del caso concreto.

In merito a quest’ultima ipotesi, la Corte di Cassazione ha affermato che “la demanialità, quale mera conseguenza della natura del bene e non l’effetto di un atto costitutivo dell’amministrazione, non può essere intesa come oggetto di un onere latu sensu probatorio da parte dell’autorità preposta, ma conseguenza, anch’essa naturale e giuridicamente necessaria, dell’intrinseca qualità

del bene, allorché sia riconducibile ad una qualsiasi delle categorie indicate dall’art. 822 c.c.,

comma 1, in forza del quale appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti”.(Cass. Civ. sent. 10817/2009; in tal senso, Tar Palermo sent.1563/2010).

Demanialità

Dunque, la demanialità di un bene si ravvisa nella sua stessa natura e nelle qualità intrinseche non essendo necessario un provvedimento della Pubblica Amministrazione che ne accerti, appunto, la sua riconducibilità ai beni in questione.

Chiariti tali aspetti, occorre analizzare le conseguenze che discendono dall’innalzamento del livello dei mari, nel caso in cui le mareggiate raggiungano ed invadano i beni privati con conseguente erosione degli stessi.

In punto di diritto, la Corte di Cassazione ha affermato che “nella ipotesi di una progressiva ed obiettiva trasformazione dei caratteri di un dato bene, una volta che, a seguito di tale

trasformazione, il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, il preesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri, che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata” (Cass. Civ. sent. 6619/2015; Cass., S.U. sent. 848/1962).

Dunque, l’invasione costante delle acque marine, con conseguente trasformazione dello stato dei luoghi, modifica la natura del bene privato il quale, in ragione di ciò, potrebbe assumere le caratteristiche di bene demaniale con conseguente contrazione del diritto di proprietà.

In quest’ultima ipotesi, si ritiene che il cittadino non possa avanzare richieste, nei confronti della P.A., volte ad ottenere un indennizzo per la privazione della sua proprietà, non essendo, tale circostanza, riconducibile ad una forma di esproprio.

In merito alla frequenza delle mareggiate, occorre sottolineare che le stesse non devono essere né occasionali e neppure potenziali, essendo richiesta, invece, la stabilità dell’invasione, considerata come stabile penetrazione delle acque all’interno di una porzione di area privata (cfr. TSAP sent. 91/2014).

Quanto descritto prende il nome di demanializzazione di un bene privato.

Il procedimento inverso a quello innanzi indicato prende il nome di sdemanializzazione che si verifica quando un bene cessa di avere le caratteristiche di un bene demaniale. Su tale ultima questione si consiglia la lettura della sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7739 del 2020.

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".