Lottizzazione abusiva: l’acquirente ne risponde ?

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sì (sentenza n. 62 del 2023).

Una persona aveva acquistato un immobile realizzato dal precedente proprietario e si era ritrovato destinatario del provvedimento che accertava una pregressa lottizzazione abusiva. Proposta impugnazione, aveva eccepito la propria assenza di responsabilità sotto il profilo soggettivo.

Il suo ricorso è stato rigettato.

La C.g.a. ha fatto presente che gli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi come terzi estranei all’illecito, dovendo, invece, dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e conoscenza, senza tuttavia rendersi conto – in buona fede – di partecipare ad un’operazione di illecita utilizzazione del territorio.

Al limite – precisa la sentenza – possono essere invocati i principi costituzionali e comunitari di buona fede e di presunzione di non colpevolezza al solo fine di evitare l’applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma non è evitabile l’irrogazione della sanzione amministrativa dell’acquisizione coattiva dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, contemplata dall’art. 30, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto atto vincolato.

Né appare utilizzabile l’argomento del legittimo affidamento maturato dal privato, che nel corso degli anni, non avrebbe avuto alcuna contestazione da parte del Comune. E’ stato precisato in tal senso che in presenza di un esaustivo quadro indiziario accertato dal Comune, nessun legittimo affidamento può essere maturato a favore degli acquirenti, tanto meno sul fatto che le eventuali irregolarità sarebbero state tollerate. La giurisprudenza, anche in ragione del mero abuso edilizio ( ipotesi ritenuta dall’ordinamento meno grave della lottizzazione abusiva che contiene in sé un maggiore disvalore sociale) ha avuto modo di evidenziare chiaramente che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere dell’Amministrazione di intervenire e, con specifico riferimento all’ordine di demolizione, che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.

In base a quanto deciso dal C.g.a., risulta fondamentale (prima dell’acquisto di un immobile) l’effettuazione di una serie di verifiche che vanno al di là di quanto compiuto di norma dai notai.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.