Interventi edilizi realizzati in area vincolata e in assenza di nulla osta paesaggistico. Il Comune ne può ordinare la demolizione anche se sono conformi agli strumenti urbanistici?

Per gli interventi realizzati in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico, indipendentemente dall’eventuale e ipotetica regolarità delle opere sotto il profilo squisitamente urbanistico-edilizio, deve essere previamente ottenuta l’autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, salvo che l’intervento rientri fra quelli contemplati dall’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 (per i quali l’autorizzazione della Soprintendenza non è, invece, richiesta).

Questo è, in generale, il principio che regola l’attività edificatoria nella aree sottoposte a vincolo paesaggistico e trova applicazione:

– in via diretta nei confronti della Soprintendenza, in quanto Ente preposto alla tutela del vincolo in commento;

– in via indiretta nei confronti del Comune, il quale in fase istruttoria dovrà verificare il preventivo rilascio di tale parere e, in caso di esito negativo, adottare i provvedimenti necessari per inibire l’attività in corso o ordinarne il ripristino se già conclusa.

Gli interventi realizzati in assenza del preventivo nulla osta paesaggistico possono comunque risultare conformi agli strumenti urbanistici comunali (sotto il profilo urbanistico-edilizio); in tale circostanza, il Comune potrà ugualmente ordinarne la demolizione?

Secondo il Tar Catania, sent. 1023 emessa in data 08.04.2022, “per gli interventi in zona vincolata il Comune può ben ingiungere la demolizione in difetto della necessaria autorizzazione della Soprintendenza (a prescindere da ogni indagine in ordine alla regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento), per le stesse ragioni per cui tale Amministrazione non rilascia il titolo edilizio che sia stato richiesto nel caso in cui l’autorizzazione della Soprintendenza non sia intervenuta”.

Sebbene, infatti, il procedimento edilizio e quello paesaggistico siano, in certa misura indipendenti (cfr. l’art. 146, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004), ciò non toglie che, come affermato dalla giurisprudenza, il Comune è tenuto ad adottare l’ordine demolitorio per opere realizzate in zona vincolata e in difetto dell’autorizzazione della Soprintendenza, perché l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza che non si limita alla mera conformità edilizia dell’intervento.

Sul punto è opportuno richiamare le seguenti pronunce:

a) Cons. Stato Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7426: In caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica e in sua assenza è soggetto a sanzione demolitoria. Inoltre, in tali casi è sufficiente che si tratti di opere realizzabili mediante d.i.a., atteso che l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico;

b) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 settembre 2021, n. 5680: In caso di manufatti che hanno determinato una trasformazione dello stato dei luoghi, con modifica prospettica del fabbricato, in zona vincolata e pertanto risultano soggette alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria è doverosa nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica;

c) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 11 giugno 2021, n. 3940: Gli interventi edilizi, il solo fatto di essere stati effettuati in zona vincolata e di alterare il pregresso stato dei luoghi, sono soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, in tali casi non è possibile realizzare opere mediante semplice d.i.a., atteso che l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice D.I.A. in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico;

d) T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 26 aprile 2021, n. 2656: Ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica;

e) Cons. Stato Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4725: L’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica.

Conclusioni

In conclusione, occorre ribadire che, per quanto attiene agli interventi in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, a nulla rileva che si tratti di attività eventualmente conformi alle previsioni stabilite dal Comune con i propri strumenti urbanistici o addirittura di attività edilizia libera, in quanto occorre pur sempre accertare se l’intervento, pur conforme alla normativa strettamente urbanistica ed edilizia o realizzabile in assenza di titolo edilizio, costituisca o meno pregiudizio per il paesaggio.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".