Oblazione, oneri concessori e costi di costruzione. Il Tar Catania fa il punto con tre recenti sentenze.

Oblazione, oneri concessori e costi secondo il Tar Catania

Tar Catania, sentenza n. 1921, emessa in data 11.06.2021

Secondo il Tar Catania, in materia di concessione in sanatoria, il termine di 36 mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione non decorre dalla mera data di presentazione dell’istanza di sanatoria accompagnata dall’attestazione di pagamento dell’oblazione.

Invero, la decorrenza del termine di prescrizione presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e quindi che la documentazione sia completa, cosicché siano determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an e il quantum dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la ratio sottesa all’art. 2935 c.c. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni per la decorrenza del termine prescrizionale si precisa quanto segue.

Nella fattispecie in commento, l’istanza di condono è stata proposta ai sensi della l. n. 724 del 1994, il cui art. 39 (che rinvia, sul punto, alla legge n. 47 del 1985) prevede, quanto al corredo documentale dell’istanza, la produzione dei seguenti documenti:

a) descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi, con modalità diverse in ragione della diversa consistenza volumetrica delle opere;

c) certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell’ipotesi prevista;

d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi;

e) allegazione della documentazione fotografica;

f) ove prescritta, perizia giurata;

g) certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;

h) progetto di adeguamento statico (concernente casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche);

i) ricevuta attestante il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori;

l) denuncia al catasto.

Se è vero, quindi, che l’assenza di detta documentazione impedisce la formazione del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, n. 4493 del 2013), è altrettanto vero che l’eventuale deficit documentale non può consentire il decorso del termine prescrizionale (cfr., sul punto, il principio espresso da CGARS n. 199 del 2002), in una fattispecie nella quale non può predicarsi l’operatività della regola dell’acquisizione d’ufficio dei detti documenti (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1800 del 2020).

Secondo il Tar Catania, dunque, gli atti con i quali l’ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori per condono di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri fissati dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall’Amministrazione, sicché spetta all’interessato contestare eventualmente l’erroneità dei conteggi effettuati dall’ente, indicando il corretto criterio di calcolo (v. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1800 del 2020 cit.).

Tar Catania, sentenza n. 1940, emessa in data14.06.2021

Nella seconda sentenza in commento, il Tar Catania si sofferma sul termine di prescrizione del contributo per il costo di costruzione, affermando che ai fini del calcolo del termine di prescrizione, deve aversi riguardo (i) sia all’art. 11 della L. 10/1977, laddove stabilisce che il contributo per costo di costruzione deve essere pagato al rilascio della concessione, con le modalità stabilite dal Comune, e comunque non oltre sessanta giorni dalla <ultimazione> delle opere, (ii) sia al titolo edilizio rilasciato, nel caso in cui vengano indicate le ulteriori scadenze.

L’obbligazione per interessi, essendo collegata all’inadempimento della seconda rata, non può che seguire il regime dell’obbligazione principale, e quindi prescriversi nel termine ordinario decennale (in tal senso, ad esempio, Tar Napoli 213/2015).

Per quanto attiene alla sanzione di cui all’articolo 50 della L.R 71/1978, venendo in rilievo una sanzione amministrativa pecuniaria, soggetta alle regole della legge 689/1971, va condivisa la giurisprudenza secondo la quale “Il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni in applicazione della normativa dettata dall’art. 28 della L. n. 689/1981, la quale è estesa dall’art. 12 della stessa legge a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale” (Tar Napoli 5835/2018; Tar Potenza 138/2009).

Tar Catania, sentenza n. 1954 emessa in data 15.06.2021

Con la terza sentenza in commento, viene precisato che la comunicazione di avvio non è neanche necessaria per i procedimenti in esame, caratterizzati dallo stretto automatismo nella determinazione della sanzione pecuniaria e dalla peculiarità delle procedure amministrative volte alla liquidazione ed al pagamento del contributo di costruzione, che attengono ad attività non autoritativa, fondata anch’essa sull’applicazione automatica delle regole di calcolo previste da fonte normativa, non comportanti l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 4025/2007).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".