Oblazione versata in eccesso, diritto al rimborso e prescrizione

Foto di Emilia Machì

Entro quali limiti temporali è possibile richiedere il rimborso delle somme versate (in eccesso) a titolo di oblazione? Da quando inizia a decorrere la prescrizione? Il Tar Palermo, a tali quesiti, ha fornito importati chiarimenti nella sentenza n. 524 del 16.02.2023.

Riferimenti normativi

Nel caso in esame, secondo il Tar Palermo, la norma di riferimento è l’art. 35 co. 17, della L. n. 47/85 il quale prevede testualmente che: “Fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”.

Conguaglio e rimborso, il termine per la prescrizione

Secondo il Tar la disposizione condonistica fissa un unico dies a quo di decorrenza tanto del diritto al conguaglio spettante all’ente, quanto dello speculare diritto al rimborso vantato dal richiedente, precisando che:

  • la determinazione dell’importo definitivo dell’oblazione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti svolti in ordine alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria. È solo da tale accertamento che può emergere, dunque, o la necessità di un conguaglio sulla somma dovuta a titolo di oblazione (rispetto a quella “autodeterminata” dal privato richiedente il condono), ovvero il rimborso di una parte della somma versata, in quanto eccedente.
  • Poiché il potere accertativo è attribuito dalla legge al Comune, fermo il termine di trentasei mesi previsto per la prescrizione (che ha sicuramente natura eccezionale rispetto al generale regime della prescrizione), il Collegio ritiene che il momento iniziale di decorrenza della stessa debba essere individuato nella data di rilascio del certificato di cui all’art. 35, ultimo comma della Legge n. 47/1985, con l’attestazione del Comune in ordine alla sussistenza di un credito nei confronti dell’Erario, per il diritto al rimborso della parte dell’oblazione versata in eccedenza, in quanto, in tal caso, “il privato non risulta essere titolare di un diritto di credito fintanto che l’amministrazione non procede ai necessari accertamenti, attestandogliene il risultato, come da previsione di legge” (in tal senso Cons. Stato, IV, 29 agosto 2013, n. 4316; Tar Sicilia, Palermo Sez. II 31/01/2022 n. 296).

Individuazione del dies a quo: quantificazione dell’oblazione

Il dies a quo ai fini della decorrenza del termine triennale si deve individuare, non già nella presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria, bensì nel momento di quantificazione dell’oblazione che rende il relativo credito per l’eccedenza versata certo, liquido ed esigibile.

Ciò risulta coerente con i principi generali dettati in materia di prescrizione desumibili dall’art. 2935 del codice civile che ne stabilisce la decorrenza solo a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, in quanto il titolare dello stesso sia messo in condizione di poterlo esercitare.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, “la decorrenza del termine di prescrizione di cui si discorre presuppone (tanto in favore dell’amministrazione per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e quindi che la documentazione sia completa cosicché siano determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato” (cfr. Tar Sicilia, Palermo Sez. II 31/01/2022 n. 296; Tar Catania, Sez. II, 02/02/2021 n. 325; Tar Lombardia Milano, Sez. II, 21/05/2014, n. 1315).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".