Oneri di urbanizzazione: criteri di quantificazione, parametri applicabili e riserva di conguaglio. L’ipotesi del piano di lottizzazione.

Oneri di urbanizzazione, criteri di quantificazione e parametri applicabili. L’ipotesi del piano di lottizzazione.

La disciplina relativa al contributo per il rilascio di un permesso di costruire è contenuta nell’art. 16 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il Tar Palermo, con la sentenza n. 2779 del 12.10.2021, ha affermato che, in forza di tale disposizione normativa, sia la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, che quella relativa al costo di costruzione, vengono determinati all’atto del rilascio del permesso di costruire sulla base dei parametri stabiliti dal consiglio comunale, a sua volta vincolato dalle tabelle parametriche individuate con atto regionale.

È altresì previsto che ogni cinque anni i comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali.

Questione temporale. Gli oneri devono essere quantificati al momento della presentazione del piano di lottizzazione o nella fase successiva?

Nella sentenza in commento viene precisato che“non è rinvenibile alcuna ragione, né letterale né logica, per ritenere che gli oneri urbanistici vadano commisurati sulla base dei criteri vigenti al momento di adozione del piano di lottizzazione”.

Su un piano strettamente letterale, le norme che vengono in rilievo fanno sempre esclusivo riferimento al momento del rilascio del permesso di costruire.

Oneri di urbanizzazione: funzione

Gli oneri di urbanizzazione hanno lo scopo di assicurare all’ente locale la provvista economica necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione conseguenti all’intervento edilizio autorizzato.

Da ciò ne consegue che tali oneri devono essere, il più possibile, adeguati all’effettiva spesa che dovrà sostenere il comune, e quindi essi vanno parametrati ai criteri vigenti al momento del rilascio dei permessi di costruire, momento in cui sorge l’esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione.

Quantificazione degli oneri di urbanizzazione. Rapporto tra i parametri regionali e i parametri comunali

La delibera di adeguamento degli oneri urbanistici deve tenere conto dei parametri stabiliti in sede regionale. Conseguentemente, l’eventuale contestazione o censura dei parametri indicati nella delibera adottata dal Comune deve contenere anche e soprattutto una precisa contestazione circa lo scostamento dai parametri indicati in sede regionale.

Oneri di urbanizzazione: retroattività e adeguamento

Il Tar Catania, con la sentenza 3251 del 02.11.2021, ha stabilito che: “La natura di corrispettività degli oneri concessori e l’osservanza del principio dell’art. 23 Cost. per la loro quantificazione ed imposizione induce a ritenere che la previsione di retroattività al momento in cui il titolo abilitante edilizio sia stato concretamente rilasciato costituisca un effetto fisiologico (e dovuto) che non confligge con il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 c.d. preleggi), che, oltre a costituire un tendenziale principio che non ha rilievo costituzionale (ad eccezione che per le norme penali), fa riferimento all’entrata in vigore, con efficacia retroattiva, di nuove norme giuridiche che prevedano (in ipotesi) l’imposizione di nuovi oneri (o norme di comportamento) a carico della collettività mentre, nel caso dei conguagli degli oneri concessori, quel che è “retroattivo” è solo il loro adeguamento (la loro materiale quantificazione alla stregua di parametri stabiliti) ma non la loro previsione che è chiaramente antecedente allo stesso rilascio del titolo concessorio edilizio (in virtù di una norma primaria, nel caso specifico, regionale)”.

Si deve pertanto ribadire che le disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto all’originaria quantificazione possono comportare la riquantificazione degli oneri solo qualora sia stata prevista una riserva di conguaglio (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2593 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".