L’evoluzione del concetto di opera precaria e il rapporto con l’autorizzazione paesaggistica

La realizzazione di una struttura precaria, in area gravata da vincolo paesaggistico, richiede il preventivo rilascio del parere da parte della Soprintendenza; se ciò non avviene, l’opera sarà certamente “abusiva”.

Il C.G.A.R.S. (sent. n. 708 del 21.10.2023, che richiama altre pronunce rese, prevalentemente, dal Consiglio di Stato) ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine al concetto “precarietà” di una struttura e alle conseguenze connesse alla mancata acquisizione (preventiva) del parere da parte della Soprintendenza, precisando quanto segue:

  • (Consiglio di Stato sez. IV, 24/01/2022, n.434; Cfr. Cons. St., sez. IV 3 giugno 2010, n. 3542. “Una loggia o un porticato, in quanto costituiscono un nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, devono essere assentiti con il titolo edilizio maggiore, ovvero con il permesso “;
  • T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 05/06/2023, n.230. “Per accertare se la realizzazione di una tettoia necessita o meno del permesso di costruire non può farsi riferimento solo alla sua precarietà né alla sua apertura su tutti i lati, rilevando invece l’uso cui lo stessa è destinata unitamente alle sue dimensioni idonee ad alterare il preesistente manufatto cui accede; in particolare occorre verificare se l’opera è diretta al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, dovendo in tal caso comunque escludersi la sua natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata.”;
  • Consiglio di Stato sez. VI, 09/05/2023, n.4667. ”Le opere pertinenziali o precarie realizzate in zone sottoposte a vincolo paesistico sono abusive se realizzate senza autorizzazione paesaggistica”;
  • Le opere abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera D.I.A./S.C.I.A., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, o dalla D.I.A., laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, è doveroso da parte dell’Amministrazione applicare la sanzione demolitoria.)

Entro quali margini si possono contestare le scelte delle Soprintendenze?

“Le scelte in materia paesaggistica compiute dalla competente amministrazione sono ampiamente discrezionali con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è ipotizzabile solo nei ristretti limiti relativi all’evidenza di errori di fatto o di abnormi illogicità (cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. IV, n. 1151 del 2019 e n. 4071 del 2018).

Questo Consiglio ha ribadito che: “conformemente alla giurisprudenza consolidata … le valutazioni in materia di tutela del paesaggio sono “espressione dell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa attribuita all’Amministrazione in materia pianifìcatoria, che involge, primariamente, un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità” (C. Stato, sez. VI, 3.07.2014, n. 3367)”, non senza mettere in debita evidenza che “la tutela del paesaggio gode di copertura costituzionale (art. 9), con la conseguenza di un sindacato ancora più limitato sulle scelte operate dalla P.A.:

“Atteso il valore “primario e assoluto” che la Costituzione riconosce al paesaggio, l’esercizio dei poteri, ampiamente discrezionali, di pianificazione paesaggistica può essere sindacabile, da parte del g. a., limitatamente ai profili di legittimità estrinseca, vale a dire per abnormità e assoluta carenza di motivazione, e non certo per ragioni attinenti al merito delle scelte compiute”.(CGARS, sez. riun., n. 00380/2021 e data di spedizione del 15 novembre 2021)» (Cons. giust. amm. Sicilia, 26 ottobre 2022, n. 1105).

Conclusioni

La giurisprudenza amministrativa siciliana sembra aver “abbandonato” la vecchia interpretazione di opere precarie legate, essenzialmente, alle tecniche costruttive ed alla facilità di smontaggio, in luogo di una interpretazione che valorizza “l’uso cui la stessa è destinata unitamente alle sue dimensioni idonee ad alterare il preesistente manufatto cui accede (…) e se l’opera è diretta al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, dovendo in tal caso comunque escludersi la sua natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata.”

Avv. Cannizzo Antonino


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".