Opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Norme applicabili, sanatoria e compatibilità paesaggistica.

Il Tar Palermo, nella sentenza n. 509 del 10.02.2021, si è pronunciato in merito alla possibilità di rilascio, da parte della Soprintendenza, di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria dopo la realizzazione di alcune opere abusive.

In tal senso, l’art. 146, comma 12, del d.lgs. 42/2004, c.d. codice dei beni culturali, prevede che “l’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.

Secondo il Tar Palermo, attualmente l’art. 146, comma 4, l’art. 159, comma 5, e l’art. 167, comma 4 e 5, del citato d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentono la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ammettendo il rilascio di un provvedimento di compatibilità soltanto nel caso di abusi minori (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2806).

Ai sensi della normativa citata, infatti, quando si parla di “abusi minori” si intendono, in particolare:

a) i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell’art. 3 del T.U. n. 380/2001.

Dunque, il rilascio di un provvedimento di compatibilità, da parte della Soprintendenza, è subordinato all’accertamento ed alla qualificazione delle opere abusivamente realizzate nel novero dei cosiddetti abusi minori.

Ne deriva che, la sanatoria per accertamento di conformità non si estende alle violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio.

Peraltro è evidente che il Comune non potrà effettuare l’accertamento di conformità quando l’abuso ricada in zona vincolata.

Per tale ragione, il titolo edilizio eventualmente rilasciato in sanatoria, sarebbe in ogni caso inefficace e quindi non idoneo a produrre gli effetti giuridici che normalmente ad esso si riconnettono.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".