Opere nei 150 metri dalla battigia: il rilievo del muro di cinta nel calcolo della distanza

Il C.G.A.R.S. in una recente pronuncia (sent. 518 del 09.08.2023) ha accolto il ricorso proposto da una cittadino, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di condono per le opere realizzate entro i 150 metri dalla battigia, sul presupposto testuale che “il lotto era a m.147,50 dalla battigia e la casa ad oltre m.150”.

Nel caso in commento, l’immobile principale era stato realizzato fuori dalla fascia di inedificabilità, ma il muro di cinta, invece, ricadeva all’interno di tale fascia.

Nonostante ciò, a giudizio del Comune, la domanda di condono non poteva essere accolta in quanto la presenza del muro di cinta a 147,50 m. di distanza dalla battigia non avrebbe consentito la definizione positiva del condono.

Secondo il C.G.A.R.S.: “è pur vero che il minimo margine di distanza superiore ai 150 metri, pari a nemmeno mezzo metro, non è idoneo a superare il rilievo di violazione dei 150 metri, considerando la presenza del muro di recinzione.

Ed ancora:

  • Il muro di cinta è opera rilevante dal punto di vista urbanistico: infatti il verificatore ha considerato “lo spigolo esterno del muro perimetrale”.
  • Ciò in quanto è necessario il permesso di costruire anche per realizzare un muro di cinta, cioè un muro che circonda uno spazio racchiudendolo, per motivi di igiene o sicurezza, oppure a scopo di protezione. Ciò in quanto “il muro di cinta o di contenimento è struttura che […] non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (Cons. st., sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169, anche per la precisazione che il concetto di nuova costruzione “è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora [del]le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi”) (Cons. st., sez. II, 9 gennaio 2020 n. 212).
  • Detta circostanza di fatto (cioè la presenza del muro di cinta quale elemento rilevante al fine di determinare la violazione del limite di 150 metri) è rilevante in quanto potrebbe determinare l’esercizio, da parte del Comune, del potere di ordinare il ripristino e la demolizione della sola costruzione che viola il vincolo di inedificabilità (sempre che vengano accertati i presupposti della rimozione parziale), ossia appunto del solo muro di cinta: tale circostanza necessita quindi di essere verificata e valutata al fine del ri-esercizio del pubblico potere dopo il presente annullamento degli atti già posti in essere e qui impugnati.

In conclusione, il C.G.A.R.S. ha annullato il provvedimento di diniego dell’istanza di condono precisando, appunto, che il muro di cinta, pacificamente dentro la fascia di inedificabilità assoluta, potrà essere oggetto di ordinanza di demolizione a differenza della casa, in quanto fuori da tale fascia.

Avv. Cannizzo Antonino


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".