Opere pertinenziali, classificazione e consistenza

Opere pertinenziali, classificazione e consistenza

Il Tar Catania, nella sentenza n. 1798, emessa il 31.05.2021, ha precisato che sussistono rilevanti e profonde differenze tra la pertinenza intesa in senso urbanistico e la pertinenza di matrice privatistica.

Nella fattispecie in commento, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto aveva ingiunto la demolizione di un manufatto ad una sola elevazione fuori terra, esteso per circa 38 metri quadri, realizzato in cubi di cemento precompresso.

Secondo il ricorrente, il manufatto avrebbe avuto le caratteristiche, urbanistiche ed edilizie, per essere classificato come una pertinenza a servizio del terreno e per tale ragione veniva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.

Il Comune e il vicino che aveva segnalato tale abuso, invece, si opponevano a tale classificazione.

In primo luogo, il Tar Catania ha ritenuto ammissibile l’intervento del vicino nel giudizio, in quanto proprietario di un terreno e di due unità immobiliari che confinano con il lotto di proprietà del ricorrente, sul quale è stata realizzata l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “i vicini che non condividano leiniziative edilizie di chi abbia ottenuto un permesso di costruire o di chi abbia edificato senza titolo e sia stato, quindi, destinatario di un ordine di demolizione impugnato in sede giurisdizionale, possono intervenire “ad opponendum” nel relativo giudizio, quali titolari di un interesse di fatto” (cfr. T.A.R. Campania; Napoli, II, n. 1944/2014, che richiama T.A.R. Campania, Salerno, I, 27 settembre 2013, n.1981, T.A.R. Campania, Salerno,II, 4 ottobre 2012, n.1794 e Cons. Stato, V, 11 novembre 2011, n. 6074).

Per quanto riguarda il concetto di pertinenza, il Tar Catania, nella sentenza in commento, afferma che “il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto all’immobile principale, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire”.

In particolare, in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscono la loro destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.

Allo stesso modo, la nozione di pertinenza va definita, oltre che in ragione della necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale, anche in relazione alla consistenza dell’opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l’assetto del territorio.

Il vincolo pertinenziale è, infatti, caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un’opera di significative dimensioni, che modifica l’assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa.

In conclusione, la nozione urbanistico-edilizio di pertinenza fa riferimento al vincolo presuntivamente esistente rispetto ad altra opera già edificata e non certo con riguardo al terreno, come risulta espressamente dall’art. 5, primo comma, della legge regionale n. 37/1985, il quale fa esplicito ed inequivocabile riferimento alle opere realizzate “al servizio di edifici già esistenti”.

Infine, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli,III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".