Opere realizzate entro i 150 metri dalla battigia. Breve commento alle sentenze nn. 1130 e 1325 del 2021 emesse dal Tar Palermo

Il vincolo di inedificabilità assoluta, ex art. 15 della l.r. 78/1976, trova incondizionata applicazione, ad eccezione delle zone A e B, oltre che per le opere che siano finalizzate alla diretta fruizione del mare.

L’interpretazione e l’applicazione del vincolo in commento è stato oggetto di oscillanti e contrastanti interpretazioni da parte della giurisprudenza amministrativa regionale.

Il Tar Palermo, nella sentenza n. 1130 del 2021, ha affermato che l’art. 15 ha carattere assoluto e “che non soffre alcuna deroga in ragione dalla eventuale esistenza nella zona di altri immobili, né per le caratteristiche di fatto che avrebbe la zona o che avrebbe avuto al momento di adozione della legge reg. n. 78/1976”.

Per quanto riguarda le zone A e B, nella sentenza in commento viene precisato che “affinché operi la deroga di legge, non è necessario che la formale qualificazione quale zona B derivi da un p.r.g., ben potendo essere contenuta anche in altri atti di pianificazione generale, quali la perimetrazione eseguita a norma dell’art. 18 della legge n. 865/1971”.

Dunque, in caso di mancata adozione del p.r.g., la deroga trova applicazione nell’ipotesi in cui il Comune abbia adottato formali atti di pianificazione prima dell’entrata in vigore della l. r. n. 78/1976. Per tale ragione, la situazione di fatto di una determinata area, in mancanza di atti di pianificazione, non rileva ai fini della sua qualificazione.

Secondo il Tar Catania, invece, “ove sia riscontrata la legittima saturazione urbanistica della fascia dei 150 metri, il vincolo di inedificabilità assoluta non è suscettibile di incondizionata applicazione, così consentendo la positiva definizione dell’istanza di condono presentata dal privato” (da ultimo v. Tar Catania, 2111/2020).

L’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato appare diametralmente opposto rispetto alla posizione manifestata, in casi analoghi, sia dal Tar Palermo, che dal C.G.A.R.S.

E invero, secondo il C.G.A.R.S. “Il fatto, poi, che il fabbricato abusivo in questione ricada in area che si asserisce “fortemente urbanizzata” e sia servito da una strada che separa le costruzioni abusive dal mare non può certo costituire, di per sé, ragione di illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria impugnato, non rientrando le situazioni riferite dalla ricorrente nell’ambito dei casi di deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, tassativamente contemplati dalla legge” (C.G.A.R.S., n. 197/2018).

L’esistenza, infatti, di una legittima edificazione prima dell’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 della l.r. n. 76/1978 consente, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 come modificato dall’art. 12 della 1.r. 15 maggio 1986, n. 26, la sanabilità di costruzioni abusive qualora esse risultino «… già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli».

La sentenza n. 1325 del 2021, emessa dal Tar Palermo, ha espresso un importante principio di diritto in merito all’inquadramento, con conseguente possibilità di regolarizzazione, degli immobili che solo in parte ricadono all’interno della fascia di inedificabilità.

In particolare, viene affermato che “la circostanza che un fabbricato ricada in tutto o in parte nella fascia di rispetto prevista dall’art. 15 della l.r. n. 78/1976 è in sé inconferente in quanto, trattandosi di un immobile unitario, quand’anche solo in parte fosse stato realizzato in violazione del vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 15 della legge reg. n. 78/1976, sarebbe egualmente del tutto insanabile”.

In conclusione, la legge n. 78/1976 ha inteso fotografare la situazione esistente al momento della sua entrata in vigore, di modo che eventuali strumenti urbanistici sopravvenuti non possano, in ogni caso, determinare la sanabilità di un immobile realizzato in violazione dei vincoli di edificabilità introdotti da tale legge (in tal senso, CGARS 1220/2010).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".