Cancello, recinzione metallica e strada in battuto cementizio realizzati entro i 150 metri dalla battigia in assenza di autorizzazione, quali conseguenze?

E’ consentita la realizzazione di una recinzione metallica, di un cancello e di una strada in battuto cementizio all’interno della fascia di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della L.R. 78/1976? Il Comune, accertata la realizzazione, ne può ordinare la demolizione?

Il Tar Palermo con la sentenza n. 1776, emessa il 29.05.2023, si è pronunciato su tali questioni nei termini che seguono.

Opere realizzate in area pluri-vincolata

Il carattere vincolato dell’area (sotto il profilo urbanistico e paesaggistico) rende doverosa l’ordinanza di demolizione.

Infatti, come osservato dal Tar Palermo, dato il carattere (pluri-)vincolato dell’area, la recinzione metallica, come pure gli altri interventi edilizi accessori eseguiti senza titolo abilitativo (cancello e strada in battuto cementizio), avrebbero dovuto essere previamente autorizzati dalle competenti Amministrazioni. A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire che deve essere previamente assentita una recinzione realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico; l’ordine di demolizione, qualora non vi sia l’approvazione preventiva, si configura come un atto dovuto (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 27-06-2022, n. 1507).

Il diritto di proprietà non esclude il preventivo rilascio del titolo edilizio

A ogni modo, anche a prescindere dal superiore troncante rilievo, le concrete modalità di realizzazione della recinzione e dell’annesso cancello danno luogo a un organismo edilizio complesso che esula dalla normale manifestazione del diritto di proprietà, al quale è correlato lo ius excludenti alios, rendendo necessaria la previa acquisizione di un titolo abilitativo edilizio.

Il principio generale

Come è noto, secondo un consolidato principio di diritto “non è necessario il permesso di costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà” (tra tante, T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 03/12/2021, n. 7787).

La posizione del Tar Palermo

Nel caso di specie, la recinzione è stata realizzata mediante ancoraggio di paletti con cemento tanto sul terreno quanto su un muretto laterale in pietra preesistente, e la sua realizzazione, a giudizio del Tar Palermo, necessitava pertanto del titolo abilitativo richiesto dalla normativa.

Per ragioni analoghe a quelle già esposte a proposito della recinzione metallica, la sanzione ripristinatoria consegue doverosamente anche rispetto alla realizzazione della stradella in battuto cementizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in fascia di rispetto costiero, alla luce delle norme vigenti e dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 27-06-2022, n. 1507).

Conclusioni

Il Tar Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal soggetto che ha realizzato le opere in assenza di autorizzazione preventiva sul presupposto che, in area pluri-vincolata, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, non si possono realizzare interventi edilizi di tale natura.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".