Ordinanza di demolizione: destinatari e presupposti per l’emissione

Il Tar Palermo, nella sent. 545/2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai destinatari dell’ordine di demolizione.

In particolare, è stato osservato che il soggetto passivo dell’ordine di demolizione viene individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.

Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.

E’ il caso di aggiungere che l’attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata. Ne consegue che l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività ( Consiglio di Stato sez. VI, 06/02/2019, n.903 ).

Non occorre, pertanto, che il provvedimento repressivo indichi anche l’epoca di realizzazione dell’abuso, rispetto a cui, anzi, va detto che, secondo ormai consolidata giurisprudenza indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, deve escludersi in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al di lui avente causa ( fra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2016 n. 1774, Sez. VI, 11 dicembre 2013 n. 5943 ).

Inoltre, l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo dell’ordine di demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.

Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione nazionale si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche responsabilità. (Cons. Stato, sez. VI, 28.07.2017, n. 3789, confermativa di T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1296/2015).

L’ipotesi dell’acquirente non responsabile dell’abuso. Conseguenze.

Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico – edilizia: “sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio – ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario – che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi e quindi legittimati attivi all’impugnazione della sanzione. D’altra parte, l’acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso commesso prima del passaggio di proprietà” (Cons. Stato, sez. VI, 11.12.2018, n. 6983).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".