Ordinanza di demolizione e proprietario incolpevole

Foto di Emilia Machì

I proprietari di un complesso aziendale, nell’effettuare l’ampliamento delle strutture esistenti, sconfinavano sul terreno dei proprietari confinanti, all’insaputa degli stessi.

Il Comune ingiungeva la demolizione della porzione di edificio costruivamente a carico dei predetti proprietari, i quali impugnavano l’ordinanza.

Il Tar Catania ha accolto il ricorso (sentenza n. 2576 del 2022).

L’art. 31 DPR n. 380/2001 impone al Dirigente di ingiungere la demolizione non soltanto al responsabile dell’abuso ma anche al proprietario, nel presupposto che questi, avendo la disponibilità materiale e giuridica della res, sia tenuto ad assicurare il ripristino dell’assetto urbanistico/edilizio violato, rimanendo altrimenti legittimamente assoggettato alle relative conseguenze sanzionatorie ed acquisitive al patrimonio comunale, per come previsto dai commi 3 e 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale gli ordini di demolizione di manufatti abusivi, avendo carattere reale (e non personale), prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Pertanto, il potere di rimuovere concretamente l’abuso compete indubbiamente al proprietario, anche se incolpevole ed in buona fede, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nei titoli abilitativi e/o nella strumentazione urbanistico-edilizia.

Quello che emergeva dai provvedimenti impugnati era proprio l’assenza in capo ai ricorrenti di alcun rapporto materiale con i manufatti abusivamente realizzati da terzi.

Risultando così evidente che i ricorrenti, pur essendo proprietari di parte del terreno sul quale insistono i manufatti abusivi, non avevano in alcun modo la disponibilità degli stessi, trattandosi di porzioni inscindibili di strutture di maggiori dimensioni in uso alle ditte che vi esercitavano le proprie attività imprenditoriali.

I Giudici hanno così escluso che i proprietari potessero provvedere al ripristino dei luoghi e hanno annullato l’ordinanza di demolizione limitatamente alla parte in cui individua parte ricorrente quale soggetto passivo dell’ingiunzione di demolizione.

Avv. Vittorio Fiasconaro

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.