Ordinanza di demolizione e sequestro penale

Foto di Emilia Machì

Capita frequentemente che un ordine di demolizione venga emesso in pendenza di un sequestro penale dell’opera abusiva.

La questione ha suscitato un vasto dibattito tra i Giudici, che è sfociato in orientamenti tra loro diversi e non compatibili.

Il Tar Palermo (sentenza n. 1838/2022) ha deciso di prendere una nuova posizione, ritenendo così di escludere che il privato possa ritenersi inadempiente all’ordine di demolizione, con tutto quel che ne consegue, finché perdura il sequestro penale, e di escludere pertanto che possa emettersi un accertamento di inottemperanza e una acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nel caso in cui la mancata demolizione spontanea è giustificata dalla pendenza di un sequestro penale.

Il C.G.A. aveva ritenuto in passato che l’ordine di demolizione emesso dal Comune in pendenza di un sequestro penale dell’opera abusiva fosse nullo e fosse conseguentemente illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita basato su di esso (Cons. giust. amm. sic., sez. riun., sez. riun., 23 marzo 2020 n. 85).

Di recente, questa tesi ha ricevuto una parziale rivisitazione nel senso che il provvedimento di demolizione emesso nelle more del sequestro penale non è stato ritenuto nullo, ma temporaneamente inefficace (CGARS, sez. riun., 23 ottobre 2020 n. 277): «non può mai configurarsi un obbligo di chi abbia patito un provvedimento di sequestro di un suo bene, di attivarsi in alcun modo per assicurare l’esecuzione, in pendenza del sequestro medesimo, di una ingiunzione a demolire. E ciò sulla base dell’antico principio di civiltà giuridica, scolpito nel brocardo “nemo tenetur se detegere”, secondo il quale a nessuno può essere imposto – in assenza di un preciso obbligo giuridico – di attivarsi per danneggiare se stesso e il proprio patrimonio. In tal senso, pertanto, nemmeno è ravvisabile un onere di collaborazione con l’autorità comunale, onde portare ad esecuzione una ingiunzione a demolire, in pendenza di un sequestro penale.

Tuttavia l’assenza di un obbligo o di un onere siffatto, non porta ad escludere che, in casi particolari, chi sia stato colpito da un sequestro penale, e in pendenza del medesimo, possa comunque avere interesse a ottemperare all’ordine di demolizione emanato da una amministrazione comunale, senza attendere l’esito del processo penale. Al ricorrere di questa evenienza difatti, seppur al di fuori di qualunque assetto coercitivo, l’interessato ben potrà richiedere all’autorità giudiziaria penale il dissequestro di un immobile allo scopo di poterlo demolire. Al riguardo, non va invero dimenticato che, nel caso in cui sia stata ravvisata l’abusività di un bene immobile, suscettibile di essere attinto da una sanzione ripristinatoria di carattere reale, il diritto amministrativo e quello penale si muovono su piani differenti e autonomi, ancorché talora intersecantisi. Ed invero, non è da escludere che l’illiceità di un manufatto sia ritenuta soltanto in sede amministrativa e non anche penale e viceversa, fermo restando che in questa ultima ipotesi, ove la sentenza di condanna divenga irrevocabile, troverà applicazione, ricorrendone i presupposti, l’art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Ciò premesso, il Tar Palermo ha ritenuto di dover riconsiderare le conclusioni cui era approdato in precedenza , con riferimento alla validità, o no, della ingiunzione a demolire adottata in pendenza di un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria penale. In tal senso non ha confermato l’indirizzo precedente nella parte in cui reputa nulla, nella sostanza per impossibilità dell’oggetto, l’ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza del predetto sequestro penale. A ben discernere, secondo i Giudici, l’oggetto di un’ordinanza siffatta, anche perdurante il vincolo penale, esiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità. Non si è in presenza insomma di un oggetto “impossibile”. Semmai, questo sì, stante quanto sopra considerato in merito all’inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione contra se con l’autorità amministrativa, per tutta la durata del sequestro l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza della collaborazione dell’interessato nei modi sopra precisati). La provvisoria mancanza dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento.

In altri termini, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro. Allorquando tale efficacia venga a cessare l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.