Ordinanza di demolizione e sequestro penale: quali le condizioni per l’ottemperanza?

Una questione molto problematica é quella della sorte della ordinanza di demolizione laddove sull’immobile abusivo (da abbattere) sia stato posto un sequestro penale.
Sul tema, si sono confrontate più correnti di pensiero.

Una prima tesi ha ritenuto affetto da nullità assoluta qualsiasi atto che manchi degli elementi essenziali, tra cui un oggetto possibile, e, pertanto, ha giudicato insanabilmente nulla un’ordinanza di demolizione emessa in pendenza di un sequestro penale dell’immobile interessato. Ciò anche sul presupposto per cui é inconfigurabile l’onere di chiedere il preventivo dissequestro posto sul destinatario dell’ordine demolitorio.

Una seconda tesi ha ritenuto invece che il provvedimento di sequestro va ad interrompere l’esecutività dell’ordinanza che poi riprenderà efficacia in esito alla cessazione del predetto provvedimento.

Una terza tesi afferma che l’ordinanza mantiene la sua efficacia in quanto il destinatario della demolizione ha l’onere di proporre istanza di dissequestro penale al fine di potere dare esecuzione alla stessa.

La questione non é di poco conto perché dall’accoglimento di una ricostruzione o dell’altra derivano conseguenze molto diverse sull’effetto acquisitivo che scaturisce dalla mancata ottemperanza, potendosi affermare nell’un caso l’esistenza piena dell’effetto traslativo a favore del Comune (nonostante il sequestro penale) e nell’altro l’inesistenza di tale esito.
Un chiarimento definitivo é dunque necessario, al fine di dare linee guida affidabili al Comune e al privato inciso dal provvedimento.

In tal senso, la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 277 del 23 ottobre 2020 vale quale passaggio potenzialmente risolutivo.  
Secondo i Giudici non può mai configurarsi un obbligo di chi abbia patito un provvedimento di sequestro di un suo bene di attivarsi per assicurare l’esecuzione, in pendenza del sequestro medesimo, di una ingiunzione a demolire. E ciò perché a nessuno può essere imposto – in assenza di un preciso obbligo giuridico – di attivarsi per danneggiare se stesso e il proprio patrimonio. 

L’assenza però di un obbligo o di un onere siffatto, non porta ad escludere che, in casi particolari, chi sia stato colpito da un sequestro penale, e in pendenza del medesimo, possa comunque avere interesse a ottemperare all’ordine di demolizione emanato da una amministrazione comunale, senza attendere l’esito del processo penale. Al ricorrere di questa evenienza  l’interessato ben potrà richiedere all’autorità giudiziaria penale il dissequestro di un immobile allo scopo di poterlo demolire. 

Ciò premesso, il C.g.a. ha deciso di non condividere la tesi per cui va  reputata  nulla (per impossibilità dell’oggetto) l’ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza del sequestro penale.  E questo perché non si è in presenza di un oggetto “impossibile”. Ne deriva però che per tutta la durata del sequestro l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza della collaborazione dell’interessato). La provvisoria mancanza dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento. E dunque, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro. Allorquando tale efficacia verrà  a cessare,  l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo.

I Giudici hanno anche precisato che la riespansione dell’esecutività dell’ordinanza di demolizione in precedenza adottata, dopo la cessazione del provvedimento di sequestro, non può però conculcare il diritto del soggetto ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione, prestando ottemperanza al relativo ordine, entro il termine di legge. Onde tutelare questo diritto, pertanto, il Comune, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza. 

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.