Ordinanza di demolizione e sequestro penale. La questione dell’acquisizione del bene.

Ordinanza di demolizione e sequestro penale

La notifica di una ordinanza di demolizione obbliga il proprietario dell’immobile, o il responsabile dell’abuso, a ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni. La mancata demolizione delle opere abusivamente realizzate, entro i termini indicati nell’ordinanza, comporta l’acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.

Tale assunto si basa sul presupposto che il proprietario dell’immobile, o il responsabile dell’abuso, abbiano la possibilità, giuridica e materiale, di eseguire la demolizione. Tale possibilità si restringe, inevitabilmente, nel caso in cui l’immobile risulti sottoposto a sequestro penale.

Nella sentenza in commento, il Tar Palermo si sofferma sulla validità di un ordine di demolizione emesso in pendenza di un sequestro penale dell’immobile.

Nel caso di specie, secondo il ricorrente, “sarebbe illegittimo l’ordine di demolizione emesso in un momento in cui l’immobile era sottoposto a sequestro penale (…)” e tale circostanza renderebbe a sua volta illegittima l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale, dato che la loro demolizione risultava, materialmente e giuridicamente, impossibile da eseguire.

Il Tar Palermo, richiamando una precedente decisione del CGA (sent. 1074/2019), ha affermato che “l’eseguibilità dell’ingiunzione di demolizione di un bene sequestrato non può essere sostenuta sulla base dell’assunto della configurabilità di un dovere di collaborazione del responsabile dell’abuso ai fini dell’ottenimento del dissequestro; tanto sia perché si riferisce ad una eventualità futura, astratta ed indipendente dalla volontà dell’interessato la stessa possibilità materiale di esecuzione dell’ingiunzione, sia perché finisce per imporre al privato una condotta priva di qualsiasi fondamento normativo, sia infine perché si risolve nella prescrizione di una iniziativa processuale (l’istanza di dissequestro) che potrebbe contraddire le strategie difensive liberamente opzionabili dall’imputato nel processo penale, interferendo inammissibilmente nell’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, quale quello di difesa”.

Ed ancora, “le misure contemplate dall’art. 31, commi 3 e 4 del T.U. Edilizia hanno un carattere chiaramente sanzionatorio e, come tali, esigono l’ascrivibilità dell’inottemperanza alla colpa del destinatario dell’ingiunzione rimasta ineseguita, elemento non sussistente in quanto il comportamento inerte del privato dipende non già da sua colpa ma da un altro provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità giuridica e fattuale del bene”.

Dunque, in presenza di un sequestro penale e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza non decorre finché tale misura cautelare non sia venuta meno ed il bene ritornato nella disponibilità del privato. Ne deriva che l’ordinanza di demolizione non può produrre i suoi effetti fino a quanto l’immobile non ritorna nella disponibilità del proprietario.

Da tale momento cominciano, infatti, a decorrere i 90 giorni per l’ottemperanza e, pertanto, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune si verifica solo ove non si sia data esecuzione all’ingiunzione entro tale nuovo termine” (CGA, sent. 1074/2019).

In conclusione, secondo il Tar Palermo “va dichiarata l’inefficacia della disposta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile” nel caso in cui la demolizione non sia avvenuta, entro i 90 giorni dalla notificata dell’ordinanza, a causa della pendenza di un sequestro penale.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".