Pannelli fotovoltaici e autorizzazione paesaggistica

Il Legislatore, negli ultimi anni, ha mostrato un atteggiamento di favore per gli impianti di produzione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale; l’atteggiamento di favore, tuttavia, non comporta l’installazione incontrollata di di impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale.

In area gravata da vincolo paesaggistico, una delle questioni problematiche connesse all’installazione dei pannelli fotovoltaici riguarda il loro “impatto estetico” che dovrà essere valutato dalla Soprintendenza.

Pannelli fotovoltaici e diniego di autorizzazione paesaggistica

Il Tar Catania, in una recente pronuncia, ha affermato che “le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica  occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici” (Tar Catania sent. 1064/2023 che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3696; 23 marzo 2016, n. 1201, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 02/07/2021 n. 617);

La posizione espressa dalla Soprintendenza – dinego di autorizzazione

Nella fattispecie in esame, a giudizio della Soprintendenza, l’impianto sarebbe “visibile da punti visuali superiori” e, conseguentemente, è stata rigettata l’istanza di autorizzazione paesaggistica.

La posizione del Tar Catania – la visibilità dei pannelli non è una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

Secondo il Tar Catania: “anche a voler ipotizzare che l’impianto in questione sia visibile dall’esterno, resta il fatto che il riferimento alla modificazione delle “le tradizionali caratteristiche costruttive delle coperture” sostanzia una motivazione stereotipata, che non vale ad esplicitare le concrete ragioni del contrasto tra le specifiche costruttive dell’intervento e i valori oggetto di tutela“.

Ed ancora: “La sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura “ex se” una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici — pur innovando la tipologia e morfologia della copertura — non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla regione mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

In altre parole la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata” (Tar Catania sent. 1064/2023 che richiama T.A.R. Catania, Sez. I, 19/06/2017 n. 1459).

Conclusioni

Nella fattispecie in esame il Tar ha annullato il provvedimento negativo emesso dalla Soprintendenza riscontrando “la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria“.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".