Parere della Soprintendenza emesso oltre il termine massimo, fuori dalla conferenza di servizi e rilasciato a condizione

Parere della Soprintendenza emesso oltre il termine massimo

Il Tar Palermo con la sentenza n. 2017, emessa il 25.06.2021, ha accolto il ricorso degli Avv.ti Antonio Cannizzo e Vittorio Fiasconaro e, per l’effetto, ha annullato il parere della Soprintendenza avente ad oggetto le prescrizioni da osservare nella realizzazione di un edificio con destinazione produttiva, tra cui l’abbassamento dell’altezza da 8 a 7 metri.

Tra le varie censure, la difesa ha rappresentato al Tar Palermo che il parere della Soprintendenza è stato emesso:

a) dopo il termine massimo previsto dalla legge che aveva determinato, sullo stesso, la formazione del silenzio-assenso;

b) fuori dalla conferenza di servizi.

Inoltre, la prescrizione relativa all’abbassamento di un metro dell’edificio da realizzare (da 8 a 7 metri) è apparsa illogica dato che l’edificio già realizzato in precedenza misura 8 metri. 

Per quanto riguarda il punto a), il Tar adito ha accolto tale interpretazione precisando che “una volta formatosi il provvedimento favorevole tacito con il meccanismo del silenzio-assenso, la procedura deve intendersi ultimata mediante l’assentimento del titolo richiesto; conseguentemente, in sede di eventuale annullamento in autotutela, l’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi prendendo in considerazione – in necessario contraddittorio con l’interessato – una serie di elementi (motivi di pubblico interesse che impongono l’annullamento del silenzio formatosi, il decorso del tempo che ha creato affidamento nel privato, i presupposti di legittimità, ecc.) di norma essenziali ai fini dell’adozione dell’atto di secondo grado (in termini, con riferimento a una fattispecie analoga a quella in esame, C.G.A., 3 giugno 2013, n.542 con richiamo a precedente conforma n. 70 del 2008).”

La prescrizione relativa all’abbassamento di un metro dell’edificio da realizzare non è stata ritenuta fondata, in tal senso il Tar ha precisato che “dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni per le quali la Soprintendenza di Palermo ha imposto la riduzione dell’altezza della costruzione da realizzarsi in adiacenza all’edificio esistente da otto a sette metri a fronte del fatto che quello principale è, come detto, alto 8 metri.

Dunque, secondo il Tar Palermo se due edifici sono legati da un rapporto di accessorietà, appare non fondata, oltre che illogica, l’imposizione da parte della Soprintendenza, con riguardo all’edificio da realizzare, di una altezza inferiore rispetto a quella dell’edificio principale.

Nel caso in esame, inoltre, il comune di Bagheria ha indetto una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona. Ne deriva che la Soprintendenza avrebbe dovuto rilasciare il parere “all’interno” della conferenza, e non fuori dalla stessa e oltre il termine.

Il C.G.A. ha costantemente evidenziato che la Soprintendenza non ha il potere di pronunciarsi sulla richiesta di parere al di fuori della conferenza di servizi, e che dunque in questi casi il provvedimento è addirittura nullo per incompetenza assoluta. (CGA sent. 483/2020 e 1006/2008).

Infatti, per quanto, astrattamente, il potere in questione spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura.

Fuori della quale il potere non compete assolutamente alla Soprintendenza, la quale non ha os ad loquendum se non nell’ambito dello stesso procedimento. Fuori di essa, quindi, la Soprintendenza si comporta alla stregua di un’Autorità amministrativa priva di ogni potere in materia.

In conclusione, il termine per la resa del parere paesaggistico all’interno della conferenza di servizi è tassativo e insuperabile.

Avv. A. Cannizzo Avv. V. Fiasconaro 

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".