Parere paesaggistico e silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte

Cefalù - foto di Emilia Machì

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina esprimeva parere non favorevole alla realizzazione di un progetto di ampliamento di un’attività produttiva in variante alla destinazione urbanistica del Piano Regolatore Generale.

Era successo che la ditta aveva presentato progetto di ampliamento di una già esistente attività produttiva a carattere commerciale (che avrebbe dovuto comportare, se accolto, una variante al P.R.G.) al SUAP del Comune, che, per gli aspetti paesaggistici, girava il progetto alla competente Soprintendenza. La quale faceva pervenire in ritardo il proprio parere negativo, oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 17 bis della L. 241/1990.

La questione giungeva in appello dinanzi al C.g.a. che la definiva con la sentenza n. 252/2023.

In tale occasione i Giudici hanno chiarito come l’ambito di applicazione del suddetto art. 17-bis non comprende la fattispecie oggetto del processo.

Ciò non tanto per l’argomento dell’incompatibilità tra siffatto silenzio e il percorso procedimentale (parere della Soprintendenza e provvedimento dell’Amministrazione regionale) disegnato dall’art. 146 T.U. cit., atteso che in Sicilia la competenza in materia è attribuita direttamente alle Soprintendenze (art. 46 l.r. n. 17/2004), bensì dell’ulteriore argomento della incompatibilità sul piano strutturale dei procedimenti ad istanza di parte nei quali è destinato ad essere rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica su un intervento in area vincolata, rispetto all’ipotesi tipica del silenzio tra pubbliche amministrazioni:

a) i primi caratterizzati dall’esercizio di competenze distinte, pur in funzione di una determinazione monostrutturata riferibile alla autorità competente per il provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato istante, ed in cui l’apporto consultivo dell’autorità preposta al vincolo costituisce espressione di una competenza amministrativa distinta ed autonoma;

b) i secondi invece finalizzati all’acquisizione di atti paritetici di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati su uno schema di provvedimento predisposto dall’amministrazione procedente, nell’ambito di una fase decisoria pluristrutturata.

In tal senso si è evidenziato che l’art. 17-bis l. n. 241 del 1990 non si applica ai casi in cui la richiesta di parere proviene solo formalmente dall’Amministrazione, ma in realtà sostanzialmente dal privato e, comunque,serve in via preminente l’interesse di quest’ultimo, determinandosi altrimenti, in relazione all’art. 20 l.n. 241/1990, come effetto pratico di determinare un ‘implicito’ silenzio assenso in quei casi in cui l’art. 20 lo esclude espressamente. Si avrebbe così, invia interpretativa, la tacita abrogazione di norme espresse (escludenti il silenzio assenso), per di più poste a tutela di interessi pubblici primari.

Né è privo di rilievo evidenziare che la previsione del comma 2 del citato art. 46l.r. n. 17/2004, nella parte cioè in cui prevedeva con autonoma disciplina regionale il silenzio assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche, deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011 proprio in ragione del recepimento dinamico, ivi previsto, dell’art. 20 l. n. 241/1990.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.