Compatibilità paesaggistica per le opere entro i 150 metri dalla battigia

Il Tar Palermo, con la sentenza n. 2435 del 21.07.2023, ha accolto la linea difensiva dell’Avv. Cannizzo condannando la Soprintendenza di Palermo a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica richiesto 24 anni fa.

Silenzio assenso o silenzio inadempimento

In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come quello discendente dalla L.R. 78/1976, non si potrebbe configurare il silenzio assenso sulla istanza di compatibilità paesaggistica e, dunque, il decorso il tempo non determina nessuna formazione implicita o tacita del provvedimento richiesto.

Per tale ragione, nel caso in esame, il ricorrente ha dapprima inviato una nota alla Soprintendenza chiedendo l’applicazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. 4/2003 o, in caso di mancata condivisione di tale interpretazione, il rilascio espresso del parere.

Nonostante l’invio della richiesta, la Soprintendenza è rimasta inerte lasciando il richiedente nell’incertezza.

La posizione del Tar Palermo

Nella sentenza in commento il Tar Palermo ha affermato che: “Sussiste l’obbligo dell’Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza. Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo sulla predetta istanza del ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

In basso il testo della sentenza ⬇️

Conclusioni

La Soprintendenza è stata condannata a rilasciare, entro 60 giorni, il parere di compatibilità paesaggistica e, conseguentemente, a definire il procedimento avviato 24 anni fa.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".