Compatibilità paesaggistica e discrezionalità della Soprintendenza: entro quali limiti?

In materia di pareri di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico – specialistica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (cfr., Tar Palermo sent. 539/2023 che richiama Cons. St., sez. VI, 28.12.2015, n. 5844; Cons. St., sez. VI, 28.10.2015, n. 4925; Cons. St., sez. VI, 04.06.2015, n. 2751; Cons. St., VI, 18 febbraio 2019, n. 1102).

La motivazione della compatibilità

Per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell’esercizio di una valutazione insindacabile, è necessario, dunque, che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (Cons. St, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5909).

I pareri nelle sanatorie

Al contrario, quando si tratta di pareri resi dall’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate non è richiesta una diffusa motivazione, dovendo ritenersi il parere sufficientemente motivato con la indicazione delle sole ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo; anche una motivazione succinta è da ritenersi legittima qualora comunque emergano gli estremi logici dell’apprezzamento negativo in ordine alla compatibilità di un manufatto (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4163; 22 gennaio 2019, n. 565; sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 880).

La locuzione “estraneo al contesto paesaggistico”

Il Tar Palermo, in una recente pronuncia (sent. 539/2023), ha ritenuto “ben motivato” un provvedimento negativo emesso dalla Soprintendenza nella parte in cui si era espressa nei seguenti termini: “per la particolare caratteristica dell’area in cui sorge l’immobile sottoposta a vincolo paesaggistico, quella determinata costruzione, per la sua tipologia nonché per i materiali adoperati, non permette di integrare la stessa al paesaggio che la circonda, costituendo, così, un pregiudizio grave alle valenze paesaggistiche e ambientali dell’area che si sta salvaguardando.

A giudizio del Tar Palermo, “la Soprintendenza, per quanto sopra osservato, ha, dunque, ben motivato il provvedimento, rispettando la disciplina vincolistica posta a tutela del valore paesaggistico dello specifico territorio considerato; inoltre, ha svolto concretamente il vaglio di compatibilità dell’opera con l’interesse tutelato dal vincolo e ha posto in essere un giudizio che può ritenersi coerente con il contesto paesaggistico di riferimento ed insindacabile sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione di merito effettuata, anche sotto l’aspetto istruttorio-procedimentale.”

Il ruolo delle prescrizioni

Nella fattispecie in esame, oggetto della sentenza 539/2023 emessa dal Tar Palermo, il ricorrente lamentava anche “la mancanza di prescrizioni da parte della Soprintendenza, volte al migliore inserimento della costruzione all’interno del contesto tutelato“.

Secondo il Tar Palermo “detto argomento non convince posto che, trattandosi di opere abusivamente realizzate, la Soprintendenza ha svolto, come previsto dalla normativa, la verifica della compatibilità attuale della costruzione con i valori paesaggistici espressi dal luogo circostante non ricadendo sulla stessa Amministrazione alcun obbligo di dover prescrivere all’istante suggerimenti o indicazioni per il miglioramento dell’edificio incompleto.

Ed ancora, “pur se l’istanza risulti accompagnata da un preciso progetto di recupero a completamento, la Soprintendenza può emettere parere negativo per il solo fatto che lo stato attuale dei volumi a grezzo si presenti in quell’istante, in cui viene valutata l’istanza del ricorrente, in palese incompatibilità paesaggistica” (Cons. di Stato n. 2478/2015).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".