Parere tardivo della Soprintendenza? Il C.g.a.: “del tutto privo di ogni effetto lesivo”.

Max Serradifalco, Vendicari

Altra sentenza innovativa del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (n. 443 del 2023).

Un Comune aveva rilasciato il condono ritenendo che il parere paesaggistico fosse maturato per silenzio assenso, in esito all’inutile richiesta volta alla Soprintendenza di Messina e decorsi 180 giorni.

Otto anni dopo la Soprintendenza risponde e nega il parere.

L’interessato ricorre e perde in primo grado.

Fa appello e ottiene ragione, ma non attraverso l’accoglimento dell’appello (per come si vedrà).

I Giudici hanno infatti chiarito che il parere della Soprintendenza si inserisce, in via endoprocedimentale, nel procedimento di condono edilizio di competenza dell’Amministrazione comunale.

La domanda di condono era stata accolta dal Comune, per come detto. Il parere della Soprintendenza – oggetto di impugnativa ed emesso, pur sollecitato, con grave ritardo, e non già ancora in tempo utile nella dinamica endoprocedimentale, ma addirittura a procedimento già definito, più esattamente ben otto anni dopo i suddetti provvedimenti comunali di condono – è stato dichiarato dal C.g.a. “essere ormai del tutto privo di ogni effetto lesivo” non potendo comunque di per sé superare i provvedimenti comunali già emanati.

Dunque, inidoneo ad invalidare di per sé il condono rilasciato dal Comune.

I Giudice hanno poi affermato che appare troppo indiretta e ipotetica la possibilità che tale parere possa costituire il presupposto per l’esercizio di poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale nei rispetti dei propri provvedimenti di sanatoria: se per la giurisprudenza formatasi sull’art. 146 D,lgs, n. 40/2004 un parere tardivo della Soprintendenza perde carattere vincolante, rimanendo in capo all’Amministrazione procedente di effettuare al riguardo proprie motivate valutazioni, a maggior ragione ciò varrà nel caso de quo in cui il parere tardivo è stato addirittura emesso successivamente al provvedimento e si tratti, in ipotesi, di intervenire con un provvedimento discrezionale in autotutela di secondo grado, fermo restando il rispetto – qui di non facile prospettazione, in ragione dell’enorme lasso di tempo che già era trascorso dall’ottenimento della sanatoria – dei vincoli temporali all’esercizio dello ius poenitendi.

In sostanza – conclude la sentenza – l’interesse degli appellanti potrebbe semmai risorgere soltanto a fronte dell’adozione, allo stato del tutto ipotetica e verosimilmente inconfigurabile, di un provvedimento di autotutela dell’Amministrazione comunale.

Dal che deriva la carenza di ogni interesse ad impugnare il provvedimento tardivo della Soprintendenza, e così il ricorso iniziale è stato dichiarato inammissibile.

Ma la ragione addotta ha consentito di salvaguardare in pieno gli interessi del ricorrente.

Il principio esposto trova applicazione solo nel caso in cui il procedimento di condono sia stato concluso con un provvedimento favorevole del Comune e risulti poi abnorme il ritardo della Soprintendenza nel riscontro, che sia avvenuto molto tempo dopo la chiusura del procedimento.

E’ molto interessante notare infine che la questione ha riguardato il terzo condono edilizio.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.