Pergotenda: definizione, dimensioni e modalità di realizzazione

L’art. 3, co.1, lettera r), della legge regionale n. 16/2016 contempla, fra le attività di edilizia libera, “l’installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria”.

Costante giurisprudenza ha chiarito che la c.d. “pergotenda” non necessita di titolo abilitativo, in quanto trattasi di un’opera costituita non dalla struttura in sé ma dalla tenda, elemento che, essendo destinato a proteggere dal sole o dagli agenti atmosferici, ha carattere fondamentalmente pertinenziale rispetto al manufatto principale (Tar Palermo sent. 1614/2021 che richiama Cons. Stato, 840/2021 e TAR Napoli 48/2021).

La “pergotenda”, dunque, per qualificarsi tale, deve avere determinate caratteristiche strutturali e funzionali, ed in particolare:

1) non deve produrre un aumento del volume e della superficie coperta;

2) non può creare né modificare l’organismo edilizio preesistente, né alterare il prospetto o la sagoma dell’edificio cui è connessa;

3) deve essere non idonea a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati;

4) deve essere facilmente e completamente rimovibile, con assenza di tamponature verticali e relative alla copertura orizzontale (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3309).

Non possono rientrarvi, pertanto, quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l’impatto visivo, il non trascurabile “carico urbanistico”, la loro conformazione e la destinazione all’attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell’immobile, producono una significativa incidenza sull’assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del preesistente tessuto edilizio.

In altri termini, affinché un manufatto si possa qualificare come “pergotenda”, la struttura deve costituire un mero elemento accessorio, facilmente rimovibile, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda.

In merito alla struttura, qualora la stessa sia solida e permanente, il manufatto realizzato non sarà riconducibile alla definizione di pergotenda (in tal senso, TAR Venezia, sez. II, 19 marzo 2020, n. 272; TAR L’Aquila, sez. I, 12 marzo 2020, n. 108; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2019, n. 10822).

Per quanto riguarda il rapporto di pertinenzialità che deve sussistere tra l’intervento in commento e l’immobile principale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato che: “È chiaro quindi che l’inquadramento nel regime pertinenziale sussiste solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, costituenti semplici arredi aventi funzione principale di riparo dagli agenti atmosferici.

Non possono rientrarvi, pertanto, quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l’impatto visivo, il non trascurabile “carico urbanistico”, la loro conformazione e la destinazione all’attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell’immobile, producono una significativa incidenza sull’assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del preesistente tessuto edilizio” (Tar Palermo sent. 1614/2021).

L’art. 3, co.1, lettera r), della legge regionale n. 16/2016 si limita ad affermare che la pergotenda rientra fra le attività di edilizia libera, ma non indica dei limiti dimensionali. Per tale ragione, probabilmente, la P.A. spesso utilizza il criterio previsto dall’art. 20 della l.r. 4/2003, ossia 50 mq.

Su tale ultimo aspetto, il Tar Catania, in una recente pronuncia, ha affermato che una pergotenda di notevoli dimensioni (170 m.) non rientra tra le attività di edilizia libera (Tar Catania sent. 3913/2021). Inoltre, al fine di stabilire la dimensione massima, superata la quale è necessario il rilascio di un titolo abilitativo, il Tar Catania, nella sentenza innanzi indicata, precisa che: “Al riguardo, correttamente l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, ha individuato, con decreto n. 344/2020, le caratteristiche che i pergolati, i gazebi e le tettoie aperte (almeno su tre lati) devono presentare per rientrare nella previsione normativa della cosiddetta attività edilizia libera (tra tali requisiti è anche contemplata l’estensione non superiore a 30,00 metri quadri).

In applicazione di tale principio, una pergotenda rientra tra le attività di edilizia libera se la stessa non supera i 30 mq. Tale interpretazione, tuttavia, si presta ad alimentare il già vivace dibattito circa la natura e l’inquadramento normativo delle pergotende.

In conclusione, data la natura di opera pertinenziale, la pergotenda non potrebbe avere dimensioni superiori rispetto a quelle dell’edificio principale ma, data l’assenza di riferimenti normativi, tale valutazione dovrà essere eseguita analizzando caso per caso.

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".