Piano di lottizzazione non ancora convenzionato e nuovo Prg

Pantelleria - foto di Emilia machì

Secondo la pacifica e granitica giurisprudenza amministrativa, le scelte di politica urbanistica sono espressione della più ampia discrezionalità e sono, perciò, tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico (o d’indirizzo politico).

Il principio per il quale non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano, trova però eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica.

Le scelte urbanistiche infatti necessitano di congrua motivazione quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dall’Amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni. In tali casi la completezza della motivazione costituisce lo strumento dal quale deve emergere la avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa tutelata.

Dunque, è illegittima la deliberazione e della parte del P.R.G. che abbia immotivatamente modificato in peius la destinazione urbanistica di un’area oggetto di approvazione di piano di lottizzazione e di sua variante.

Nè tale vizio può essere impedito dal fatto che la variante non sia stata ancora seguita dalla stipula della convenzione: la mera adozione della stessa ha infatti già radicato una posizione di favore in capo alla parte proprietaria dell’area. Con l’approvazione del piano di lottizzazione – atto che costituisce uno strumento di pianificazione (alternativo al piano di attuazione o esecutivo dello stesso) -, all’area è stata ormai impressa in maniera “definitiva” una destinazione urbanistica e un regime urbanistico certo; destinazione e regime giuridico che danno titolo agli interessati per chiedere ed ottenere di edificare.

E nemmeno costituisce elemento impeditivo del vizio il fatto che l’interessato non abbia ancora ottenuto il rilascio del permesso di costruire. In caso di area “edificabile”, l’iniziativa edificatoria costituisce una ‘facoltà’ inerente al diritto di proprietà, facoltà che imprime all’area un valore aggiunto – uno specifico valore di mercato – per il solo fatto di essere potenzialmente utilizzabile a scopo edificatorio; e dunque anche a prescindere da ogni utilizzazione concreta in tal senso.

In definitiva, il fatto che al momento del mutamento della destinazione urbanistica (operata con il nuovo Prg) la interessata non avesse ancora utilizzato la potenzialità edificatoria della sua area (e che non si fosse stipulata la relativa convenzione “di variante”) non esclude affatto che essa fosse già titolare di una posizione qualificata di vantaggio (vera e propria potestà) e che pertanto sia stata danneggiata dall’immotivato provvedimento sopravvenuto; il quale avrebbe dovuto essere congruamente motivato (ma non lo è stato).

Per questa ragione i Giudici hanno annullato la nuova previsione di Piano (sentenza Tar Catania n. 2580 del 30 settembre 2022).

Avv. Vittorio Fiasconaro

Contattaci…


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.