Parziale attuazione del piano di lottizzazione, quali conseguenze?

Taormina

La mancata realizzazione, entro determinati termini, delle opere previste da un piano di lottizzazione comporta rilevanti conseguenze sia sulle opere già realizzate che su quelle da realizzare.

Il Tar Palermo, in una recente pronuncia (875/2023), che richiama precedenti pronunce del Consiglio di Stato, si è soffermato su tali questioni problematiche precisando quanto segue.

Decadenza

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale: “la convenzione di lottizzazione è da considerarsi decaduta con la scadenza del termine decennale della lottizzazione (mutuando il termine di cui all’art 16, l. u. concernente i piani particolareggiati) (cfr. Cons. Stato 809/2019).

Per cui, in caso di parziale attuazione del piano di lottizzazione (fattispecie non espressamente disciplinata dall’art. 28, l. n. 1150 del 1942), deve trovare attuazione per analogia l’art. 17 della legge n. 1150/1942, con la conseguenza che per la parte in cui il piano di lottizzazione non è stato attuato, lo stesso decade alla scadenza del termine (Tar Catania 1029/2022).

Scadenza della Convenzione – conseguenze

In ogni caso, come chiarito da Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2843, la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti.

È stato altresì chiarito che il principio generale secondo cui l’obbligo di contribuzione è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi non vale rispetto a casi in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione costituisca oggetto di un’obbligazione non già imposta ex lege, ma assunta contrattualmente nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale.

La sentenza n. 4376/2021 del Consiglio di Stato consolida, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i piani attuativi – costituendo esercizio, pur in forma contrattata, dei poteri autoritativi di controllo dell’attività edilizia (Cass. civ. Sez. I, 10 gennaio 2014, n. 364), così che non è in discussione la natura pubblicistica della relativa previsione urbanizzativa – hanno natura negoziale, ossia di accordi sostitutivi del provvedimento, con la conseguenza che le relative convenzioni e gli atti ad esse prodromici sono assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato Sez. IV,14 gennaio 2013, n. 159).

Ne deriva che “non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative”. (Consiglio di Stato sez. IV – 01/10/2019, n. 6561).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".