Piscina realizzata in area vincolata: è possibile ottenere la compatibilità paesaggistica postuma?

Riferimenti normativi e questioni problematiche connesse alla compatibilità paesaggistica

Occorre domandarsi se la realizzazione di una piscina di rilevanti dimensioni determini l’aumento di superficie utile e volume, con la conseguente applicabilità dell’art. 167, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 42/2004.

In proposito si rammenta che la norma richiamata prescrive che:

– “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Inoltre, l’articolo 146, al comma 4, prescrive che: “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’ articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.

Inquadramento “paesaggistico” della piscina

La giurisprudenza prevalente è ormai pacifica nel ritenere che la posa in opera di una piscina non rientra tra gli interventi per i quali vige l’eccezione al divieto di autorizzazione postuma di cui all’ art. 167, d.lgs. n. 42/2004, in quanto comportante la realizzazione di volumi interrati o seminterrati rientranti, soggetti al regime dell’insanabilità dettato dall’art. 146.

Né rileva la circostanza che la piscina oggetto della domanda di compatibilità non arrecherebbe alcun pregiudizio estetico per le dimensioni dell’opera, tenuto conto di quanto già statuito con riguardo alla maggiore o minore visibilità dell’opera abusiva; circostanza che non può rilevare ai fini del giudizio di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati, in quanto la compatibilità delle opere con le esigenze di tutela ambientale non è un giudizio legato alla maggiore o minore visibilità delle stesse, ma al rispetto di determinati criteri e modalità di costruzione, che costituiscono i presupposti per il corretto adeguamento del vincolo paesaggistico (cfr. T.A.R., Napoli, sez. VI, 05/08/2019, n. 4286).

Inquadramento “edilizio-urbanistico” della piscina

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessitano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, in quanto determinano la creazione di nuova volumetria (Tar Palermo, 1471/2022)

Ancora di recente, il Consiglio di Stato ha precisato (cfr. Cons. St., VI, 4 gennaio 2021 n. 40) che il divieto d’incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce ad ogni nuova edificazione che comporti la creazione di volume, senza distinguere tra volume tecnico o un altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

Superfici utili e volumi

Il Giudice di appello ha avuto modo di ribadire pure, per descrivere l’impatto d’una nuova superficie o d’un nuovo volume (cfr. Cons. St., VI, 3 giugno 2019 n. 3732; id., 15 giugno 2020 n. 3805; id., 19 ottobre 2020 n. 6300), il fermo avviso per cui l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42 del 2004, sia consentito sì, ma solo in relazione a quei lavori che non abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, pur di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-06-2021, n. 4539).

Pertanto, la prevalente e più recente giurisprudenza amministrativa, con riguardo alla nozione di “creazione di superfici utili o volumi”, ha definitivamente chiarito che: “Nell’art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42 del 2004 il legislatore ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva “o”, con la conseguenza che l’espressione “superfici utili o volumi” non rappresenta una endiadi e include invece quegli interventi che, pur senza creare un aumento di cubatura, con la realizzazione di nuove superfici utili, determinano comunque un impatto significativo sull’assetto del territorio, modificandone in maniera stabile e duratura la conformazione; questa lettura trova giustificazione, oltre che dal punto di vista letterale, anche per la ratio della disposizione, volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio che comporta la possibilità di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato” (T.A.R. Salerno, sez. prima, sentenza del 27 gennaio 2022, n. 216).

Le piscine sono “opere pertinenziali” in senso urbanistico?

Di recente, peraltro, anche la giurisprudenza di merito ha rimarcato che “le piscine non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio. L’aspetto funzionale relativo all’uso del manufatto è altresì condiviso da altra recente giurisprudenza, secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio cui accede. La piscina, infatti, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire” (ex multis, T.A.R. Lecce, Sez. I, sentenza del 18 gennaio 2022, n. 76).

Conclusioni

Per la regolarizzazione di una piscina, da un punto di vista volumetrico e dell’impatto sul territorio, si esclude che possa applicarsi la disciplina derogatoria richiamata riferibile soltanto alle cosiddette opere minori (in senso analogo C.G.A. sentenza del 3 maggio 2021, n. 393).

Avv. Antonino Cannizzo

Contattaci…


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".