Dal Comune al Prefetto: quando e come si trasferisce l’obbligo di demolire

Palermo - Foto di Emilia Machì

Il Tar Catania, in una recente sentenza (1724 del 29.05.2023), chiarisce i criteri di applicazione dell’art. 41 del D.P.R. 380/2001 che ha trasferito in capo all’Ufficio del Prefetto la competenza in ordine alla demolizione degli immobili ritenuti abusi.

L’art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 10-bis d.l. n. 76 del 2020, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso – ai Prefetti, che vi provvedono avvalendosi dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.

La norma prevede a tal fine che entro il termine indicato, “i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.

Come è stato affermato, la disposizione dell’articolo 41 innova il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, concentrando in capo al Prefetto – in deroga quindi alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. in capo a Comuni, Enti gestori dei vincoli e Regioni – il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. -OMISSIS-I, 7 ottobre 2021, n. 6327).

La questione temporale: ordinanze di demolizione emesse prima dell’entrata in vigore della nuova normativa

La giurisprudenza finora intervenuta si è pronunciata nel senso di individuare nel Prefetto l’Autorità destinata a eseguire materialmente la demolizione anche con riferimento a ordinanze di demolizione precedenti all’entrata in vigore della nuova normativa (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2022, n. 1612; idem Sez. -OMISSIS-I, 6 dicembre 2021, n. 7794).

Da quando decorrono i 180 giorni

Nel caso affrontato dal Tar Catania con la sentenza n. 1724 del 2023) il termine di centottanta giorni è stato ritenuto decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza che ha definitivamente accertato l’abusività degli immobili.

Se infatti è vero che la novella legislativa fa decorrere il termine di 180 giorni che incardina la competenza del Prefetto – e pone l’obbligo degli uffici comunali di trasferire tutte le informazioni all’ufficio del Prefetto – dall’accertamento dell’abuso edilizio contenuto nel provvedimento dirigenziale con il quale viene ingiunta la demolizione, non sempre è agevole l’individuazione del momento in cui la competenza passa all’ufficio territoriale del Governo nei casi in cui l’ordine di demolizione venga impugnato nei sessanta giorni dalla sua notificazione.

L’art. 41 citato, fissando il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, sembra fare riferimento alla scansione temporale per così dire “fisiologica” del procedimento repressivo degli abusi edilizi, tenendo in considerazione la sequenza, totalmente vincolata, in base alla quale viene ingiunta all’autore dell’abuso la demolizione da effettuare entro novanta giorni e, laddove tale ingiunzione rimanga ineseguita, una volta accertata l’inottemperanza, l’immobile viene acquisito ope legis al patrimonio comunale per essere demolito, in via surrogatoria, dal comune con spese da porre a carico del privato inadempiente.

La norma non specifica gli effetti che l’impugnazione dell’ingiunzione di demolizione può avere sul termine di 180 giorni per il passaggio della competenza al prefetto. In tal senso i Giudici hanno ritenuto che la decorrenza di tale termine non avrebbe potuto fissarsi in un momento antecedente rispetto a quello di pubblicazione della sentenza, poiché solo a partire da quel momento, consolidatosi l’accertamento di abusività degli immobili, decorre il termine per la spontanea demolizione da parte del privato.

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, il potere sussidiario di intervento del prefetto attiene alla fase di esecuzione della demolizione, atteso che il novellato art. 41 D.P.R. n. 380 del 2001 è una norma applicabile esclusivamente alla fase materiale demolitoria che non esclude, ma anzi presuppone, l’obbligo del medesimo Comune di adottare i propedeutici atti amministrativi (ordine di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale) e, in ogni caso, la partecipazione del medesimo ente, mediante i propri uffici, anche alla fase materiale.

In definitiva la regola da seguire è questa

a) se l’ordinanza di demolizione non è stata impugnata, il termine di 180 giorni decorre dalla sua notifica

b) se l’ordinanza di demolizione è stata impugnata, il termine di 180 giorni decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l’impugnazione.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".