Pronunce recenti in materia di Piani Regolatori del Porto

Pronunce recenti in materia di Piani Regolatori del Porto

Le Autorità portuali adottano, ai sensi dell’art. 5 l. n. 84/1994, un Piano Regolatore Portuale, avente lo scopo di delimitare “l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie”, delineandone “le caratteristiche e la destinazione funzionale”, atteggiandosi a strumento di pianificazione territoriale, per quanto limitato all’area portuale. L’art. 5 comma 2 l. n. 84/1994 ‒ nel prevedere che “le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti” ‒ presuppone infatti una evidente comunanza funzionale di oggetto tra i due strumenti pianificatori.

La struttura del procedimento prevede che il PRP venga adottato dal comitato portuale “previa intesa con il comune o i comuni interessati”, per poi essere inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e da ultimo essere approvato dalla regione.

Il Piano Regolatore del Porto si caratterizza per una specifica complessità contenutistica e strutturale dovuta alla compresenza di due distinti interessi:

a) quello connesso allo sviluppo del traffico marittimo

b) quello relativo alle finalità di carattere urbanistico.

Tale commistione non rende agevole la sua riconduzione nelle categorie in cui vengono usualmente classificati gli strumenti di pianificazione territoriale, facendone uno strumento di governo del territorio atipico, a metà strada tra un piano urbanistico speciale e un piano di settore (Cons. St., sez. VI, 28.12.2020 n. 8356).

In tal senso, nei termini in cui il Piano Regolatore del Porto è qualificabile come atto di pianificazione di settore non rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006. Tale norma prevede che l’approvazione dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Orbene, secondo il C.g.a. la disposizione va interpretata in senso stretto e, come tale, non essendo estensibile a casi diversi rispetto a quelli ivi contemplati, non si applica al Piano Regolatore del Porto (C.G.A. sentenza n. 502 2021).

Un altra sentenza ha poi chiarito come, nel caso di avvenuta presentazione di domanda di concessione demaniale marittima, l’avvenuta adozione del Piano Regolatore del Porto impone all’Autorità portuale di valutare l’istanza alla luce delle determinazioni assunte in detto Piano con la conseguenza che esse andranno vagliate in ragione del Piano stesso (C.g.a. sentenza n. 184 del 2020). In particolare è stato anche precisato che il presupposto necessario ed indispensabile per il rilascio di concessioni demaniali marittime ‘ordinarie’ in aree portuali è l’esistenza del Piano Regolatore del Porto, dovendo le stesse essere rilasciate in conformità delle relative prescrizioni.

L’atto di pianificazione costituisce, dunque, un adempimento preliminare, in quanto destinato alla regolazione generale dell’area, nella cui osservanza dovranno essere, poi, rilasciati gli specifici titoli abilitativi.

In assenza dell’atto di pianificazione, risulta, pertanto, ragionevole la scelta, in via di salvaguardia, di rilasciare concessioni di breve durata o di natura stagionale.

Tale determinazione, infatti, costituisce un ragionevole contemperamento della esigenza di non compromettere i contenuti della futura pianificazione e quella di consentire comunque l’allocazione dei punti di ormeggio, anche al fine di salvaguardare l’interesse pubblico allo svolgimento di attività connesse alla nautica da diporto ed all’esercizio delle relative attività imprenditoriali (Consiglio di Stato sentenza n. 1763 del 2017). 

In ordine invece al rapporto tra Piano Carburanti e Piano Regolatore del Porto, sarà quest’ultimo a prevalere in caso di discordanza (Tar Palermo sentenza n. 642 del 2020).

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8356/2020) ha poi precisato che i Piani Regolatori Portuali approvati antecedentemente alla legge n. 84 del 1994, non hanno effetti di conformazione del territorio (in tal senso essendosi espresso a più riprese anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, da ultimo con parere del 27 marzo 2019).

Dunque, se un Piano Regolatore del Porto è stato adottato nel periodo antecedente alla citata legge, lo stesso non può essere considerato come parametro giuridico ai fini della valutazione di conformità urbanistica degli interventi. Rimanendo però salva la possibilità che le prescrizioni dello stesso siano state recepite in qualche modo nelle previsioni del piano regolatore.

Avv. Vittorio Fiasconaro

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.