Può accadere che all’accertamento di inottemperanza non consegua l’acquisizione in favore del Comune ? Secondo il Tar Palermo, sì.

Può accadere che all’accertamento di inottemperanza non consegua l’acquisizione in favore del Comune ? Secondo il Tar Palermo, sì.

E’ possibile che – pur essendo legittima l’ordinanza di demolizione oltre che la sua notifica – l’area di sedime non si trasferisca al Comune, nonostante l’inottemperanza ?

La risposta è sì, in presenza di alcune condizioni (sentenza n. 2512 del 6 settembre 2021 Tar Palermo).

I Giudici hanno premesso che l’atto con il quale l’amministrazione accerta l’intervenuta inottemperanza all’ordine di demolizione, disponendo l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime, non ha carattere provvedimentale, ma di mero accertamento in ordine a fatti (inottemperanza all’ordine di demolizione) le cui conseguenze derivano direttamene dalla legge (art. 31, co. 3 D.P.R. 380/01). Da ciò consegue che (in presenza dei relativi presupposti) la parte interessata può proporre una domanda di accertamento del fatto che, nella fattispecie in questione, non si siano verificate le condizioni previste dalla legge per l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune.

Ciò posto, il Tar ha dato continuità all’orientamento per cui la natura dell’atto amministrativo di accertamento non è sanzionatoria ma dichirativa, e ciò in virtù dell fatto che rileva l’effetto, già prodotto ipso iure, del passaggio al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito d’ufficio (oppure che sarà conservato in forza di prevalenti interessi pubblici). Questa automaticità dell’effetto ablativo non va però intesa in senso meccanicistico o formale, tanto è vero che tale effetto non si produce nell’ipotesi in cui l’area appartenga a soggetto estraneo alla commissione dell’illecito edilizio a cui non è stato notificato l’ordine di demolire.

Nel caso affrontato ha rilevato favorevolmente per la ricorrente la circostanza che le iniziative giudiziarie per venire in possesso del bene erano antecedenti all’ordine di demolizione (essendo consistite in un telegramma inviato al soggetto possessore e nella proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenere il rilascio dell’immobile).

Ne consegue che, malgrado avesse esperito tutti gli opportuni rimedi giurisdizionali a propria disposizione, al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione la ricorrente non era nel possesso dell’immobile e, di conseguenza, non era nella condizione di ottemperare all’ordine di demolizione impartito dal Comune .

Sotto tale profilo, il Tar ha dichiarato che non è intervenuto il passaggio al patrimonio comunale del manufatto per cui è causa.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.