Può essere negata la sanatoria nel caso in cui sul medesimo lotto insistano altri immobili abusivi?

Foto di Emilia Machì

Il proprietario di un importante complesso immobiliare, costituito da una vasta area ove esercita l’attività di deposto carburanti, sulla quale insistono diversi manufatti e attrezzature tutti funzionali alla attività esercitata aveva realizzato su detta area un locale tecnico e le tettoie per la cui regolarizzazione presentava al Comune una istanza di accertamento di conformità. Il Comune rigetta l’istanza affermando che non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza in quanto sul lotto di pertinenza sono presenti degli immobili ancora non in possesso di titoli abitativi.

Impugnata la risposta il Tar Palermo ha accolto il ricorso (sentenza n. 2222 del 2022), sviluppando il seguente ragionamento.

L’art. 14, comma 1, L.R. 16/2016 prevede che “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall’articolo 1, nonché di cui all’articolo 13, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda”.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre – 8 novembre 2017, n. 232 (pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2017, n. 46, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevede che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

È stato così reintrodotto, nel tessuto della legislazione urbanistica regionale, il requisito della doppia conformità, già previsto dalla normativa nazionale (art. 36, d.p.r. n. 380/2001), che costituisce condizione essenziale per la regolarizzazione urbanistica degli immobili realizzati in mancanza di idoneo titolo abilitativo.

Tale requisito va verificato dall’Amministrazione con specifico riferimento agli immobili oggetto della richiesta di sanatoria, a nulla rilevando che altri immobili appartenenti al medesimo soggetto istante versino in situazione di irregolarità urbanistica o edilizia, ancorché si tratti di immobili siti all’interno del medesimo lotto o complesso produttivo.

L’interpretazione sostenuta dal Comune finisce, dunque, con l’introdurre un requisito per l’accertamento di conformità diverso e ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa, con conseguente violazione dell’art. 14, comma 1, della L.R. 16/2016. Inoltre, la motivazione posta a fondamento del diniego appare illogica e contraddittoria, in quanto la presenza nelle vicinanze di altri immobili privi di titolo abilitativo edilizio non implica di per sé che la proposta progettuale oggetto di richiesta di sanatoria sia difforme dalla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

Il provvedimento impugnato è stato così annullato, in quanto affetto da evidente difetto motivazionale sul presupposto legale che ne legittima l’adozione.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.