Qual è il termine ultimo per presentare domanda di sanatoria ex art 36 ? Decisione rivoluzionaria del C.g.a.

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

Una questione ancora oggi non risolta è se, con il mero decorso dei termini di ottemperanza all’ordinanza di demolizione, si produce di diritto l’effetto traslativo della proprietà; sicché l’originario proprietario rimarrebbe privo di legittimazione per attivare una istanza di sanatoria. La quale andrebbe presentata (per sicurezza) entro lo stesso termine fissato per la demolizione.

Con una recentissima sentenza (n. 569 del 15 09 2023) il C.g.a. indica una chiave di lettura fortemente diversa dalle interpretazioni fino ad oggi riscontrate, fissando il principio per cui è possibile presentare la domanda di sanatoria fino a che il Comune non abbia proceduto sia al completamento della procedura di acquisizione sia alla irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis TU edilizia.

Il quadro normativo e giurisprudenziale è stato sempre alquanto tormentato.

L’origine delle difficoltà è primariamente rintracciabile nella lettera della legge.

Da un lato, ai sensi, dell’art. 31, c.3, TU edilizia, se il responsabile dell’abuso “non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione”, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive “sono acquisiti di diritto” gratuitamente al patrimonio del comune.

D’altro lato, ai sensi dell’art. 36, c.1, TU edilizia, “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria”.

La prima previsione sembra configurare una produzione ex lege dell’effetto traslativo in ragione della sola ricorrenza dell’inottemperanza nei termini.

Mentre la seconda previsione prefigura la possibilità di una sanatoria, anche oltre la scadenza di tali termini, e cioè “comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”, lasciando quindi intendere che, oltre tali termini, vi sia un quid pluris nel cui arco temporale la sanatoria è ancora esperibile, come se la produzione dell’effetto traslativo per la sola scadenza dei termini non si sia in realtà determinata (o, quantomeno, non si sia determinata a tutti gli effetti giuridici).

In esito ad una analisi ragionata di tale incongruenza i Giudici assumono la posizione esposta, ritenendo che la sanzione dell’effetto acquisitivo presupponga non solo l’atto formale di accertamento, ma anche la definizione del procedimento relativo alla suddetta sanzione pecuniaria, atteso che altrimenti riemergerebbe sempre l’aporia di un soggetto non più proprietario che può ancora presentare un’istanza di sanatoria.

Dal che deriva che fino a quando il Comune non abbia proceduto sia ad emettere il provvedimento di acquisizione sia ad irrogazione la sanzione pecuniaria prevista per la inottemperanza, il termine per la presentazione della istanza di sanatoria è ancora aperto.

Nonostante l’autorevolezza della decisione e il serio sforzo argomentativo sotteso, la questione non può dirsi ancora definita: si attende infatti a breve la pronuncia della Adunanza Plenaria sulla stessa questione, che potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.