Qual è la condizione per potere annullare una Scia a distanza di molto tempo ?

Con la sentenza n. 58 del 2021 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribadito il criterio per la verifica della legittimità dell’annullamento della Scia operato dal Comune a distanza di tempo dalla sua presentazione.

La natura giuridica della SCIA e della DIA è stata oggetto di un approfondito dibattito giurisprudenziale che ha registrato due fondamentali interventi della Corte costituzionale:

«la DIA e la SCIA, seppure con la loro indubbia specificità, costituiscono una fattispecie a struttura complessa, che non si esauriscono, rispettivamente, con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppano in fasi ulteriori: una prima, di ordinaria attività di controllo dell’Amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni); una seconda, in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa» (Corte cost., sentenza n. 49 del 2016)

Continua la sentenza della Corte: “Non vi è dubbio, infatti, che anche le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento della pubblica amministrazione, una volta che siano decorsi i termini in questione, debbano considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi.

La disciplina di questa fase ulteriore, dunque, è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt’uno inscindibile.

Il suo perno è costituito da un istituto di portata generale – quello dell’autotutela –che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altra”.

La funzione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione ha quindi una struttura complessa: si articola in una prima fase di controllo “ordinario”, che ha carattere doveroso e vincolato e una seconda fase di controllo “nelle forme o nel modo dell’autotutela”, che deve rispettare le condizioni ed i modi previsti dall’art. 21-novies l. n. 241 del 1990.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 13 marzo 2019 ha poi precisato i poteri che spettano in materia alla P.A:

“Come è noto, l’art. 19 della legge n. 241 del 1990 prevede che all’immediata intrapresa dell’attività oggetto di segnalazione si accompagnino successivi poteri di controllo dell’amministrazione, più volte rimodulati, da ultimo dall’art. 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

In particolare, il comma 3 dell’art. 19 attribuisce alla PA un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, dando la preferenza a quelli conformativi, «[q]ualora sia possibile»; mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili «in presenza delle condizioni» previste dall’art. 21-novies della stessa legge n. 241 del 1990.

Quest’ultimo, a sua volta, disciplina l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi, stabilendo che debba sussistere un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, che si operi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di diciotto mesi.

Il comma 6-bis dell’art. 19 applica questa disciplina anche alla SCIA edilizia, riducendo il termine di cui al comma 3 da sessanta a trenta giorni e prevedendo, inoltre, che, «restano […] ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali»”.

Laddove dunque il Comune intenda adottare un provvedimento di annullamento degli effetti di una SCIA a distanza di tempo maggiore di 30 giorni, si tratta di una decisione ascrivibile al potere di autotutela riconosciuto all’Amministrazione e come tale deve essere conforme alle norme che tale potere regolano.

In questi casi il provvedimento deve contenere una esaustiva motivazione che dimostri la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi a fronte del privato interesse al mantenimento dell’opera edilizia ormai da ritenersi assentita.

Non è dunque sufficiente evidenziare la mera (e pur rilevante) difformità rispetto alle previsioni urbanistiche, occorrendo un surplus di motivazione che ha carattere essenziale per la legittimità dell’annullamento.

In assenza della quale il privato può vittoriosamente proporre impugnazione.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.